CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 2023
Cassazione n. 40220/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03881QD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 13 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in Oppeano il 4 dicembre 2020. L'esponente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito fonda il suo convincimento sulla penale responsabilità dell'imputato sul previo accordo circa la versione da rendere, senza confrontare tale elemento indiziante con le obiezioni fornite dalla difesa nell'atto di appello; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contributo causale dell'imputato. Con memoria depositata il 1 agosto 2023 il ricorrente ha insistito sui motivi proposti e sulla rimessione del ricorso alla sezione competente. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi dedotti svolgono censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Non sono invero deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Invero, nessuna illogicità si coglie nelle motivazioni della Corte territoriale sia in ordine alla colpevolezza dell'imputato che alla rilevanza del suo contributo nell' azione criminosa. La pronuncia impugnata, lungi dall'essersi soffermata solo sul dato del previo accordo tra i coimputati circa la versione dei fatti da rendere, fornisce plurimi ed articolati argomenti sulla sussistenza di un consapevole concorso nel reato, quali: 1) la implausibilità, con riferimento alle comuni massime di esperienza, del fatto che chi compie un trasporto di stupefacente molto consistente (mezzo chilo di cocaina con alto grado di purezza, da cui potevano trarsi più di 2.600 dosi) decida di fermarsi per dare un passaggio a un conoscente (così è stato descritto il Kumbulla dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'auto) invece di portare la droga a destinazione; 2) la totale irragionevolezza della tesi dei coimputati, secondo cui il Kumbulla sarebbe stato accompagnato per oltre 20 chilometri alla ricerca di un carrozziere del quale non era nemmeno stato descritto il nome e l'indirizzo, in orario di chiusura, e per di più senza recarvisi con la vettura propria, che era quella da riparare, ma salendo a bordo di quella del conoscente; 3) il fatto che, indosso all'imputato, fosse stata trovata la consistente somma di quasi seimila euro di cui il predetto non aveva fornito precise e convincenti giustificazioni; 4) il fatto che, appena due giorni prima, i due avessero compiuto insieme il medesimo percorso, dandone una spiegazione parimenti del tutto implausibile; 5) il fatto che il ricorrente avesse conoscenza delle dinamiche inerenti al contesto criminale in cui operava, in considerazione dei precedenti specifici da cui era gravato. Esclusa radicalmente l'illogicità manifesta della motivazione dei giudici di merito, deve ribadirsi che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]