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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 26368/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torinoproponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva assoltoConstantin [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 648 cod. pen.; la Corte diappello di Torino, considerato che era stata appellata una sentenza inappellabile,convertiva l’appello in ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli attia questa Corte; ciò premesso, l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministeroaveva per oggetto le seguenti doglianze:1.1 si chiede di sollevare, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1) lett. p) della legge 9agosto 2024 n. 114 nella parte in cui, modificando l’art. 530 comma 2 cod. proc.pen., non consente al Pubblico ministero di impugnare, tramite appello le sentenzedi proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen.;1.2 la motivazione della sentenza impugnata era evidentemente apparente, vistoche il giudice avrebbe avuto uno strumento di verifica per accertare l’esistenza diun eventuale riscontro alle dichiarazioni dell’imputato, ossia le dichiarazionidibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], senza limitarsi ad evidenziare il principio “nemotenetur se detegere”: se l’acquisto era stato effettuato nel 2020-2021, ed anche ilpagamento, non si comprendeva come [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto consegnareall’imputato l’orologio di cui al capo di imputazione se il furto era avvenuto un annodopo, come da denuncia del 23.04.2022; inoltre, l’imputato aveva dichiarato diavere partita IVA e di occuparsi professionalmente di compravendita diautovetture, per cui appariva illogico non valutare l’assoluto difetto di documentiche potessero riscontrare quanto dichiarato dall’imputato (quantomeno sullacompravendita dell’auto e sulle modalità del pagamento), trattandosi di“commerciante” professionale di autoveicoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 Si deve osservare che la questione di legittimità costituzionale sollevatadal Pubblico Ministero è stata già rigettata da questa Corte con la sentenzapronunciata dalla Sesta sezione n. 14480 del 26/03/2026 Rv. 289854 – 01, cheha precisato che “è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il pubblico ministero non può proporreappello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi1 e 2, cod. proc. pen., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazioneesperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado diminor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrantenei limiti della discrezionalità del legislatore”; analoga conclusione è stata presada Sezione terza, n. 21700 del 7 maggio 2026: nella prima delle sentenze citatesi era rilevato che sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenzacostituzionale, l'introduzione di una limitazione del potere di impugnazione daparte del pubblico ministero, ancorato ad una determinata categoria di reatiaccomunati dalla sottoposizione ad un iter procedimentale che non prevede lacelebrazione dell'udienza preliminare, risponde ad una libera ed insindacabilescelta del legislatore, rilevi, questi, validi anche con riguardo all’art 24 Cost., pureevocato dal ricorrente1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che si limita ariportare meri stralci della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], estrapolati dal complessivocontenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebitafrantumazione dei contenuti probatori; non vi è infatti alcun confronto con la partedella motivazione nella parte in cui considera che [OSCURATO:PERSONA] ha comunque negatodi avere ceduto l’orologio all’imputato e che quest’ultimo aveva messo in vendital’orologio oggetto di furto tramite internet, senza ricorrere ad intermediari ocercando di celare la propria identità e mantenendo sempre la stessa versione deifatti; pertanto, il giudice ha motivato il giudizio di assoluzione dell’imputato inmaniera congrua e coerente con le risultanze processuali.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torinoproponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva assoltoConstantin [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 648 cod. pen.; la Corte diappello di Torino, considerato che era stata appellata una sentenza inappellabile,convertiva l’appello in ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli attia questa Corte; ciò premesso, l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministeroaveva per oggetto le seguenti doglianze:1.1 si chiede di sollevare, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1) lett. p) della legge 9agosto 2024 n. 114 nella parte in cui, modificando l’art. 530 comma 2 cod. proc.pen., non consente al Pubblico ministero di impugnare, tramite appello le sentenzedi proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen.;1.2 la motivazione della sentenza impugnata era evidentemente apparente, vistoche il giudice avrebbe avuto uno strumento di verifica per accertare l’esistenza diun eventuale riscontro alle dichiarazioni dell’imputato, ossia le dichiarazionidibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], senza limitarsi ad evidenziare il principio “nemotenetur se detegere”: se l’acquisto era stato effettuato nel 2020-2021, ed anche ilpagamento, non si comprendeva come [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto consegnareall’imputato l’orologio di cui al capo di imputazione se il furto era avvenuto un annodopo, come da denuncia del 23.04.2022; inoltre, l’imputato aveva dichiarato diavere partita IVA e di occuparsi professionalmente di compravendita diautovetture, per cui appariva illogico non valutare l’assoluto difetto di documentiche potessero riscontrare quanto dichiarato dall’imputato (quantomeno sullacompravendita dell’auto e sulle modalità del pagamento), trattandosi di“commerciante” professionale di autoveicoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 Si deve osservare che la questione di legittimità costituzionale sollevatadal Pubblico Ministero è stata già rigettata da questa Corte con la sentenzapronunciata dalla Sesta sezione n. 14480 del 26/03/2026 Rv. 289854 – 01, cheha precisato che “è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il pubblico ministero non può proporreappello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi1 e 2, cod. proc. pen., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazioneesperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado diminor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrantenei limiti della discrezionalità del legislatore”; analoga conclusione è stata presada Sezione terza, n. 21700 del 7 maggio 2026: nella prima delle sentenze citatesi era rilevato che sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenzacostituzionale, l'introduzione di una limitazione del potere di impugnazione daparte del pubblico ministero, ancorato ad una determinata categoria di reatiaccomunati dalla sottoposizione ad un iter procedimentale che non prevede lacelebrazione dell'udienza preliminare, risponde ad una libera ed insindacabilescelta del legislatore, rilevi, questi, validi anche con riguardo all’art 24 Cost., pureevocato dal ricorrente1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che si limita ariportare meri stralci della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], estrapolati dal complessivocontenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebitafrantumazione dei contenuti probatori; non vi è infatti alcun confronto con la partedella motivazione nella parte in cui considera che [OSCURATO:PERSONA] ha comunque negatodi avere ceduto l’orologio all’imputato e che quest’ultimo aveva messo in vendital’orologio oggetto di furto tramite internet, senza ricorrere ad intermediari ocercando di celare la propria identità e mantenendo sempre la stessa versione deifatti; pertanto, il giudice ha motivato il giudizio di assoluzione dell’imputato inmaniera congrua e coerente con le risultanze processuali.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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