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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50989/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento proposto in ricorso sulla inesistenza di residenza in Italia è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, restando una mera questione di valutazione delle prove la circostanza che l'imputato fosse radicato o meno anagraficamente nel Comune indicato nella motivazione della sentenza di appello, mentre l'argomento introdotto nella parte finale del ricorso sul vizio di motivazione per mancata pronuncia su una richiesta formulata in memoria è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che avrebbe imposto di allegare al ricorso, o trascrivere in esso integralmente, la richiesta la cui mancata valutazione vizierebbe il percorso logico della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento proposto in ricorso sulla inesistenza di residenza in Italia è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, restando una mera questione di valutazione delle prove la circostanza che l'imputato fosse radicato o meno anagraficamente nel Comune indicato nella motivazione della sentenza di appello, mentre l'argomento introdotto nella parte finale del ricorso sul vizio di motivazione per mancata pronuncia su una richiesta formulata in memoria è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che avrebbe imposto di allegare al ricorso, o trascrivere in esso integralmente, la richiesta la cui mancata valutazione vizierebbe il percorso logico della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 50989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris