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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10437/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]—cinonsé ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. (pur contestando la ricostruzione in fatto delle conformi sentenze di merito e, dunque, un vizio motivazionale), è inammissibile, in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza che la qualifica di medico addotta allo stesso Rizzo non è risultata in alcun modo documentata) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, segnatamente alla conferma dell'applicazione della recidiva e del diniego dell'applicazione delle circostanza attenuanti generiche, è del pari inammissibile, poiché, quanto alla recidiva, lungi dal limitarsi a far riferimento ai precedenti dell'imputata, la Corte distrettuale ne ha messo in luce capacità a delinquere e pericolosità sociale, sottolineando l'indole dei reati per i quali è intervenuta condanna (reati contro il patrimonio come furto e truffa) e la loro realizzazione "in trasferta" in varie località del territorio italiano, laddove, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rimarcato l'assenza di elementi positivi e il fatto che l'azione criminosa fu interrotta solo per fattori esterni, argomenti non scalfiti dalle doglianze della ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]—cinonsé ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. (pur contestando la ricostruzione in fatto delle conformi sentenze di merito e, dunque, un vizio motivazionale), è inammissibile, in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza che la qualifica di medico addotta allo stesso Rizzo non è risultata in alcun modo documentata) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, segnatamente alla conferma dell'applicazione della recidiva e del diniego dell'applicazione delle circostanza attenuanti generiche, è del pari inammissibile, poiché, quanto alla recidiva, lungi dal limitarsi a far riferimento ai precedenti dell'imputata, la Corte distrettuale ne ha messo in luce capacità a delinquere e pericolosità sociale, sottolineando l'indole dei reati per i quali è intervenuta condanna (reati contro il patrimonio come furto e truffa) e la loro realizzazione "in trasferta" in varie località del territorio italiano, laddove, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rimarcato l'assenza di elementi positivi e il fatto che l'azione criminosa fu interrotta solo per fattori esterni, argomenti non scalfiti dalle doglianze della ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris