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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 29862/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 14 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 15 ottobre 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo.

A ragione della decisione osserva che il condannato aveva dato prova di non essere meritevole della fiducia riposta su di lui con la concessione della misura, divenuta inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione di ulteriori delitti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente presso la sua abitazione.

È irrilevante che nel procedimento di cognizione era stata rigettata l'istanza di applicazione della misura cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Rimane fermo comunque il dato che l'ambiente socio familiare nel quale il reo fruisce della misura 4 è inidoneo a favorirne il reinserimento sociale.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di Igge e vizio di motivazione.

Lamenta che il provvedimento non dia conto di tutta una serie di circostanze, pacificamente accertate, che escludono la consumazione di reati o di altre violazione delle prescrizioni da parte del condannato, necessario presupposto, a mente dell'art. 51 Ord. pen. per disporre la revoca della semilibertà.

Con riferimento all'episodio dell'arresto in flagranza, fin dall'immediatezza è emerso che lo stupefacente rinvenuto in un locale adiacente alla abitazione non fosse di pertinenza del ricorrente ma del figlio, convivente e maggiorenne, che è stato condannato.

3. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa evidenzia che anche il procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA] per l'episodio in cui era stato operato l'arresto si è concluso con sentenza di assoluzione e che il ricorrente non convive con il figlio, riconosciuto, a seguito della confessione, unico responsabile della violazione di cui all'art. 73 d.P.R. in ordine ascritta anche al padre. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. A mente dell'art. 51 Ord. pen. la revoca della semilibertà può essere disposta "quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento", mentre va disposta, previa sospensione, nel caso di condanna per il delitto di evasione.

Dunque, eccettuato il caso del reato di evasione, la revoca della semilibertà deve fondarsi su un complessivo giudizio che riguardi la permanenza o meno della idoneità della misura in funzione dell'obiettivo rieducativo.

Il relativo onere motivazionale riguarda dunque la complessità dei dati emergenti dalla condotta del condannato nel corso della misura, e non può essere limitato ad un singolo episodio, a meno che non sia di gravità tale da rendere palese la inidoneità del soggetto alla prosecuzione della misura (Sez. 1, n.46631 del 25/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452).

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi .valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).

2. Nel caso in esame il Tribunale si è limitato a dar conto dell'arresto in flagranza del condannato per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, ritenendo ingiustificatamente ininfluente l'assenza di un'adeguata provvista indiziaria a suo carico, nei termini chiariti dal Tribunale del riesame annullando l'ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare, sul presupposto che, comunque, l'esecuzione della misura alternativa sarebbe proseguita in un contesto familiare inidoneo a favorire il reinserimento sociale.

Affermazione quest'ultima che, però, non è sufficiente da sola a giustificare la revoca del beneficio perché nulla dice sulla sussistenza di una sopravvenuta condotta del condannato in qualche modo dimostrativa della interruzione del rapporto fiduciario posto a fondamento della concessione del beneficio.

Una volta dato per accertato, alla luce delle emergenze istruttorie puntualmente richiamate dalla difesa, che [OSCURATO:PERSONA] non ha compartecipato all'attività delittuosa del figlio né ha mantenuto un atteggiamento di connivenza o esternato anche solo un mero interesse al suo svolgimento, non è gli è più ascrivibile alcuna condotta incompatibile con la prosecuzione della misura, non potendo addossarsi al semilibero gli effetti negativi dei comportamenti illeciti posti in essere da terzi sia pure conviventi nella sua stessa abitazione e legati da rapporti familiari.

3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania che nel decidere si atterrà ai richiamati principi colmando le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 14 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 15 ottobre 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. A ragione della decisione osserva che il condannato aveva dato prova di non essere meritevole della fiducia riposta su di lui con la concessione della misura, divenuta inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione di ulteriori delitti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente presso la sua abitazione. È irrilevante che nel procedimento di cognizione era stata rigettata l'istanza di applicazione della misura cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Rimane fermo comunque il dato che l'ambiente socio familiare nel quale il reo fruisce della misura 4 è inidoneo a favorirne il reinserimento sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di Igge e vizio di motivazione. Lamenta che il provvedimento non dia conto di tutta una serie di circostanze, pacificamente accertate, che escludono la consumazione di reati o di altre violazione delle prescrizioni da parte del condannato, necessario presupposto, a mente dell'art. 51 Ord. pen. per disporre la revoca della semilibertà. Con riferimento all'episodio dell'arresto in flagranza, fin dall'immediatezza è emerso che lo stupefacente rinvenuto in un locale adiacente alla abitazione non fosse di pertinenza del ricorrente ma del figlio, convivente e maggiorenne, che è stato condannato. 3. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa evidenzia che anche il procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA] per l'episodio in cui era stato operato l'arresto si è concluso con sentenza di assoluzione e che il ricorrente non convive con il figlio, riconosciuto, a seguito della confessione, unico responsabile della violazione di cui all'art. 73 d.P.R. in ordine ascritta anche al padre. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. A mente dell'art. 51 Ord. pen. la revoca della semilibertà può essere disposta "quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento", mentre va disposta, previa sospensione, nel caso di condanna per il delitto di evasione. Dunque, eccettuato il caso del reato di evasione, la revoca della semilibertà deve fondarsi su un complessivo giudizio che riguardi la permanenza o meno della idoneità della misura in funzione dell'obiettivo rieducativo. Il relativo onere motivazionale riguarda dunque la complessità dei dati emergenti dalla condotta del condannato nel corso della misura, e non può essere limitato ad un singolo episodio, a meno che non sia di gravità tale da rendere palese la inidoneità del soggetto alla prosecuzione della misura (Sez. 1, n.46631 del 25/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452). La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi .valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). 2. Nel caso in esame il Tribunale si è limitato a dar conto dell'arresto in flagranza del condannato per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, ritenendo ingiustificatamente ininfluente l'assenza di un'adeguata provvista indiziaria a suo carico, nei termini chiariti dal Tribunale del riesame annullando l'ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare, sul presupposto che, comunque, l'esecuzione della misura alternativa sarebbe proseguita in un contesto familiare inidoneo a favorire il reinserimento sociale. Affermazione quest'ultima che, però, non è sufficiente da sola a giustificare la revoca del beneficio perché nulla dice sulla sussistenza di una sopravvenuta condotta del condannato in qualche modo dimostrativa della interruzione del rapporto fiduciario posto a fondamento della concessione del beneficio. Una volta dato per accertato, alla luce delle emergenze istruttorie puntualmente richiamate dalla difesa, che [OSCURATO:PERSONA] non ha compartecipato all'attività delittuosa del figlio né ha mantenuto un atteggiamento di connivenza o esternato anche solo un mero interesse al suo svolgimento, non è gli è più ascrivibile alcuna condotta incompatibile con la prosecuzione della misura, non potendo addossarsi al semilibero gli effetti negativi dei comportamenti illeciti posti in essere da terzi sia pure conviventi nella sua stessa abitazione e legati da rapporti familiari. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania che nel decidere si atterrà ai richiamati principi colmando le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma il
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