CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 25357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2100-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70M02 A191K, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta in calceal ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ravenna, Viale della Lirica 7, con indirizzo PEC . - ricorrente - contro -[OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; creditori ammessi allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA] personale del socio [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso ildecreto del la Corte d’appello di Bologna depositato il 15/06/2022 nel procedimento RGV n. 225/022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 15/6/2022, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., fallito per ripercussione del fallimento della società, contro il decreto del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza diesdebitazione. La corte del merito, al pari del primo giudice, ha ritenuto ostativa al la riabilitazione la condanna ex art. 444 c.p.p. riportata dal reclamante per fatti connessi all'attività di impresa (omesso versamento di contributi previdenziali) per i quali era intervenuta in data 29 ottobre 2021 mera declaratoria di estinzione del reato,ex art. 445, 2° comma c.p.c., e non già la riabilitazione prevista dall’art. 142, 1° comma n. 6 l.f. 2. Il decretoè stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivie illustrato da memoria. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorrente lamentacol primo motivo violazione degli artt . 142, 1° co, n. 6 l. fall. e dell’art. 2 c.p., perché il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis, D.L. 463, per il quale ha patteggiato, è stato oggetto di abolitio criminisper effetto della novella di cui all’art. 3, d.lgs. 8/2016 , che ha introdott o la soglia € 10.000,00 per la punibilità della condotta. 2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione de gli ar t t. 142, 1° comma, n. 6 l. fall. e 445 commi 1 bis e 2 c . p . p . , per avere la c orte d’appello errato nel disconoscere l’equiparazione, ai finidell’esdebitazione per ricorrenza dei presupposti soggettivi, fra riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. e per aver inoltre implicitamente equiparato, ai medesimi fini, la sentenza ex art. 444 c.p.p.ad una sentenza di condanna nel merito.3. Con il terzo motivo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione sulla valenza ostativa delle sentenze ex art. 444 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA], ritenute meritevoli di approfondimento le questioni dibattute nel secondo motivo di ricorso, che rivestono evidente valenza n o m ofilattic a P.Q.M. rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la discussione in pubb