CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giovanni LAURO a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 25 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 15 dicembre 2020, dal Tribunale di Noia che lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 710,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato le censure con le quali il ricorrente criticava la valutazione adottata dal primo giudice degli elementi di prova posti a fondamento della sentenza di condanna.2.1. Il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che l'accordo per recarsi a casa del Mascolo sarebbe stato raggiunto alle ore 18.00, senza tenere conto che tutti i soggetti escussi hanno affermato che tale decisione sarebbe stata presa in serata dopo le ore 20.00 2.2. Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, desunto il rapporto di conoscenza e frequentazione tra il LAURO ed i rapinatori esclusivamente dalla presenza di una fotografia estrapolata dal profilo Facebook del rapinatore VISONE, elemento ritenuto inidoneo dalla difesa a comprovare una reale frequentazione tra i predetti. 2.3. La motivazione avrebbe valorizzato un dato storico-fattuale (la circostanza che sia stato proprio il LAURO ad aprire la porta ai rapinatori) del tutto neutro ed inidoneo a dimostrare il suo coinvolgimento nel reato, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la stessa persona offesa MASCOLO ha riferito che il ricorrente ha aperto la porta di casa «senza chiedere chi fosse perché aspettavamo altri nostri amici», circostanza confermata anche dalla persona informata sui fatti FERRANTE. 2.4. L'ulteriore elemento posto a fondamento della decisione del giudice di primo grado (mancato riconoscimento della voce dei rapinatori, omessa indicazione del piercing che caratterizzava un rapinatore e della pellicola apposta sul braccio dell'altro rapinatore) sarebbe privo della necessaria gravità, non potendo di per sé dimostrare che il LAURO abbia effettivamente riconosciuto i rapinatori, anche in considerazione della violenta aggressione subita e del «ridotto lasso temporale nel quale il ricorrente ebbe la possibilità di osservare i rapinatori incappucciati» (pag. 7 del ricorso). 2.5. Il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il LAURO non poteva essere a conoscenza della presenza di una cassaforte in quanto mai recatosi prima di allora a casa del MASCOLO, circostanza invece che sarebbe risultata nota ai rapinatori. 2.6. I giudici avrebbero, infine, erroneamente valorizzato una ulteriore circostanza del tutto irrilevante (il LAURO è stato lasciato al piano inferiore mentre i rapinatori e gli altri soggetti si recavano al piano superiore a cercare la cassaforte), a giudizio della difesa, tale situazione sarebbe conseguenza di una esplicita richiesta del MASCOLO che aveva riferito ai rapinatori di non voler salire da solo ed avrebbe cagionato la seria preoccupazione di uno dei due rapinatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto dedotto per motivi articolati V esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità nonché reiterativi di medesime censure già espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte territoriale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto dell'odierno ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2. Le doglianze formulate sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, non appartengono al controllo di legittimità della motivazione, la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi gravemente indiziari (dichiarazioni rese dalle persone offese e dal LAURO, analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso ai rapinatori, controlli stradali, fotografia estrapolata dal profilo Facebook del VISONE) idonei a dimostrare la partecipazione del LAURO alla fase organizzativa della rapina con il ruolo di basista. In particolare i giudici di merito hanno valorizzato in modo adeguato l'accertato rapporto di frequentazione con i rapinatori, i contatti telefonici nelle ore precedenti alla rapina, il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione della rapina e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal LAURO nel corso dell'escussione da parte degli inquirenti e l'assenza di ipotesi ricostruttive alternative (vedi pagg. da 3 a 7 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur