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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2004

Cassazione n. 18039/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/11/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto, con le ulteriori conseguenze di legge letta la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata i! Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 16;18 agosto 2025 con il quale è stato disposto, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo di due immobili ritenutiacquistati con i proventi dell'attività illecita esercitata da [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, indagato per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e destinatario del sequestro.

2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, a mezzo del difensore di fiducia.

3. Con unico motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 125, comma 3, 321 cod. proc. pen., 85 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen.

Premette che in qualità di terzo interessato intende sottacere sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora e deduce che nel caso di specie non sono ravvisabili né sono stati ravvisati nei suoi confronti elementi concreti da cui desumere comportamenti concorsuali con l'indagato; che il Tribunale si è limitato a ritenere, in più parti dell'impugnato provvedimento, l'omissione, da parte della difesa, della documentazione attestante che "la provvista di detto titolo di pagamento sia stata formata grazie alla liberalità del nonno paterno"; che deve precisarsi che trattasi del nonno materno e non del nonno paterno; che, contrariamente a quanto affermato, la difesa ha ampiamente documentato l'acquisto del primo appartamento (successivamente rivenduto per acquistare l'immobile sito alla via [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina) attraverso l'atto di compravendita; che il Notaio redattore tale atto ebbe ad attestare la dichiarazione del curatore speciale del ricorrente (allora minorenne) dell'essere stato pagato il prezzo di euro 15.000 dall'avo materno; che a distanza di un anno l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fu venduto e contestualmente venne acquistato l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina per medesimo prezzo dell'immobile alienato; che su tale punto "il Tribunale tergiversa ritenendo che la contestualità di vendita ed acquisto degli immobili e l'identità dei prezzi pattuiti costituisca un mero stratagemma per occultare la illecita provenienza della provvista per l'acquisto del primo immobile di via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"; che il Tribunale omette di valutare i dati documentali allegati dalla difesa a sostegno della capacità di risparmio del nonno del ricorrente; che anche per l'appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 19 il Tribunale omette di motivare in ordine a elementi documentali fidefacenti prodotti o richiamati dalla difesa nell'istanza di riesame; che il Tribunale afferma l'impossibilità del ricorrente di poter pagare il prezzo pattuito e che anche in questo caso si è limitato a escludere tout court le capacità del economiche del ricorrente.4.

Con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale la difesa evidenzia che non deve ignorarsi che la falsa attestazione in atto pubblico avrebbe comportato responsabilità anche di ordine penale; che i beni immobili acquistati erano di modesto valore; che le capacità reddituali del nonno del ricorrente sono state ampiamente documentate; che il Tribunale, in dispregio alla recente sentenza CEDU del 25 settembre 2025 Isaia c/o Italia, ha omesso di motivare in ordine al nesso tra le attività delittuose e i beni sequestrati per la confisca; che gli acquisti immobiliari furono effettuati negli anni 2018/2019 quando [OSCURATO:PERSONA] era detenuto per un reato commesso nell'anno 2013 e che gli acquisti non si appalesano come correlati all'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate.

Preliminarmente, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01).

Ciò premesso, l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata deve ritenersi immune da censure logico-giuridiche.

Invero, il Tribunale, nel confermare le argomentazioni del provvedimento impugnato, ha evidenziato, tra l'altro, che la difesa non ha documentato la lecita provenienza del denaro impiegato per ottenere l'emissione dell'assegno postale utilizzato per l'acquisto dell'appartamento di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 100.

Trattasi di affermazione che non risulta in alcun modo smentita dalla capacità di risparmio del nonno del ricorrente documentata dalla difesa o dalla dichiarazione resa dinanzi al Notaio 3redigente l'atto di compravendita circa la provenienza del denaro non essendo stati forniti documenti attestanti l'effettivo passaggio di denaro in favore del ricorrente.

Parimenti ragionevole appare la conclusione che l'assenza di redditi leciti da parte del ricorrente al momento dell'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 100 si riverberi sul successivo acquisto del fabbricato di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina n. 3, oggetto del sequestro, acquistato contestualmente alla vendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 100.

Infatti, l'acquirente dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] ha versato la somma di euro 16.500 al venditore del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina n. 3.

In tale modo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, formalmente sì giustifica l'acquisto del nuovo immobile e si rende meno agevole risalire alla reale origine della provvista impiegata per acquistare l'immobile.

Quanto alla dichiarazione del nonno del ricorrente del 15 ottobre 2025 di aver corrisposto nell'anno 2022 la somma di euro 6.000 proveniente dal TFR "per consentirgli di pagare l'anticipo del prezzo per l'acquisto dell'abitazione in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], 3" deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale dichiarazione è in contrasto con il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 100.

Non risulta neppure priva di requisiti minimi dì coerenza l'affermazione del Tribunale circa l'assenza di redditi del ricorrente per l'acquisto dell'immobile di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, di cui parte del prezzo è stata pagata con un vaglia di euro 10.000 (della rimanente parte del prezzo, dilazionata in pagamenti di euro 500,00 mensili, non vi è traccia dei pagamenti né vi è stata indicazione della provenienza del denaro eventualmente corrisposto).

Infatti, le argomentazioni relative ai redditi del ricorrente e dei genitori dello stesso non sono state supportate da idonea documentazione (risultano, come da attestazione in calce al ricorso, prodotti solo atti di compravendita e atti relativi a [OSCURATO:PERSONA]).

Le ulteriori argomentazioni contenute nella memoria difensiva sugli acquisti effettuati dal ricorrente sono sostanzialmente ripetitive di quelle già espresse nel ricorso per cassazione o, comunque, irrilevanti.

La doglianza con la quale si lamenta mancata considerazione di sentenza della CEDU è inammissibile poiché non proposta al Tribunale.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di 4inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] Dep4:), m 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott sa Elisa ia Arrabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/11/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto, con le ulteriori conseguenze di legge letta la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata i! Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 16;18 agosto 2025 con il quale è stato disposto, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo di due immobili ritenutiacquistati con i proventi dell'attività illecita esercitata da [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, indagato per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e destinatario del sequestro. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, a mezzo del difensore di fiducia. 3. Con unico motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 125, comma 3, 321 cod. proc. pen., 85 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen. Premette che in qualità di terzo interessato intende sottacere sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora e deduce che nel caso di specie non sono ravvisabili né sono stati ravvisati nei suoi confronti elementi concreti da cui desumere comportamenti concorsuali con l'indagato; che il Tribunale si è limitato a ritenere, in più parti dell'impugnato provvedimento, l'omissione, da parte della difesa, della documentazione attestante che "la provvista di detto titolo di pagamento sia stata formata grazie alla liberalità del nonno paterno"; che deve precisarsi che trattasi del nonno materno e non del nonno paterno; che, contrariamente a quanto affermato, la difesa ha ampiamente documentato l'acquisto del primo appartamento (successivamente rivenduto per acquistare l'immobile sito alla via [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina) attraverso l'atto di compravendita; che il Notaio redattore tale atto ebbe ad attestare la dichiarazione del curatore speciale del ricorrente (allora minorenne) dell'essere stato pagato il prezzo di euro 15.000 dall'avo materno; che a distanza di un anno l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fu venduto e contestualmente venne acquistato l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina per medesimo prezzo dell'immobile alienato; che su tale punto "il Tribunale tergiversa ritenendo che la contestualità di vendita ed acquisto degli immobili e l'identità dei prezzi pattuiti costituisca un mero stratagemma per occultare la illecita provenienza della provvista per l'acquisto del primo immobile di via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"; che il Tribunale omette di valutare i dati documentali allegati dalla difesa a sostegno della capacità di risparmio del nonno del ricorrente; che anche per l'appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 19 il Tribunale omette di motivare in ordine a elementi documentali fidefacenti prodotti o richiamati dalla difesa nell'istanza di riesame; che il Tribunale afferma l'impossibilità del ricorrente di poter pagare il prezzo pattuito e che anche in questo caso si è limitato a escludere tout court le capacità del economiche del ricorrente.4. Con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale la difesa evidenzia che non deve ignorarsi che la falsa attestazione in atto pubblico avrebbe comportato responsabilità anche di ordine penale; che i beni immobili acquistati erano di modesto valore; che le capacità reddituali del nonno del ricorrente sono state ampiamente documentate; che il Tribunale, in dispregio alla recente sentenza CEDU del 25 settembre 2025 Isaia c/o Italia, ha omesso di motivare in ordine al nesso tra le attività delittuose e i beni sequestrati per la confisca; che gli acquisti immobiliari furono effettuati negli anni 2018/2019 quando [OSCURATO:PERSONA] era detenuto per un reato commesso nell'anno 2013 e che gli acquisti non si appalesano come correlati all'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate. Preliminarmente, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). Ciò premesso, l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata deve ritenersi immune da censure logico-giuridiche. Invero, il Tribunale, nel confermare le argomentazioni del provvedimento impugnato, ha evidenziato, tra l'altro, che la difesa non ha documentato la lecita provenienza del denaro impiegato per ottenere l'emissione dell'assegno postale utilizzato per l'acquisto dell'appartamento di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 100. Trattasi di affermazione che non risulta in alcun modo smentita dalla capacità di risparmio del nonno del ricorrente documentata dalla difesa o dalla dichiarazione resa dinanzi al Notaio 3redigente l'atto di compravendita circa la provenienza del denaro non essendo stati forniti documenti attestanti l'effettivo passaggio di denaro in favore del ricorrente. Parimenti ragionevole appare la conclusione che l'assenza di redditi leciti da parte del ricorrente al momento dell'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 100 si riverberi sul successivo acquisto del fabbricato di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina n. 3, oggetto del sequestro, acquistato contestualmente alla vendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 100. Infatti, l'acquirente dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] ha versato la somma di euro 16.500 al venditore del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] a Portamedina n. 3. In tale modo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, formalmente sì giustifica l'acquisto del nuovo immobile e si rende meno agevole risalire alla reale origine della provvista impiegata per acquistare l'immobile. Quanto alla dichiarazione del nonno del ricorrente del 15 ottobre 2025 di aver corrisposto nell'anno 2022 la somma di euro 6.000 proveniente dal TFR "per consentirgli di pagare l'anticipo del prezzo per l'acquisto dell'abitazione in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], 3" deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale dichiarazione è in contrasto con il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 100. Non risulta neppure priva di requisiti minimi dì coerenza l'affermazione del Tribunale circa l'assenza di redditi del ricorrente per l'acquisto dell'immobile di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, di cui parte del prezzo è stata pagata con un vaglia di euro 10.000 (della rimanente parte del prezzo, dilazionata in pagamenti di euro 500,00 mensili, non vi è traccia dei pagamenti né vi è stata indicazione della provenienza del denaro eventualmente corrisposto). Infatti, le argomentazioni relative ai redditi del ricorrente e dei genitori dello stesso non sono state supportate da idonea documentazione (risultano, come da attestazione in calce al ricorso, prodotti solo atti di compravendita e atti relativi a [OSCURATO:PERSONA]). Le ulteriori argomentazioni contenute nella memoria difensiva sugli acquisti effettuati dal ricorrente sono sostanzialmente ripetitive di quelle già espresse nel ricorso per cassazione o, comunque, irrilevanti. La doglianza con la quale si lamenta mancata considerazione di sentenza della CEDU è inammissibile poiché non proposta al Tribunale. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di 4inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] Dep4:), m 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott sa Elisa ia Arrabito
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