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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41660/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascrittogli, di lesioni personali aggravate, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere un teste oculare che avrebbe dovuto riferire sulla condotta della persona offesa nell'occorso. 3 - Il difensore del prevenuto depositava poi memoria con la quale argomentava ulteriormente la ricordata censura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, la censura si limita a ribadire la richiesta istruttoria che era stata avanzata nella medesima fase.

Richiesta che era stata, non illogicamente, rigettata considerando, in fatto, che, comunque, quali che fossero i prodromi della condotta lesiva del prevenuto, la stessa era attendibilmente riscontrata dalle emergenze della certificazione medica agli atti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascrittogli, di lesioni personali aggravate, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere un teste oculare che avrebbe dovuto riferire sulla condotta della persona offesa nell'occorso. 3 - Il difensore del prevenuto depositava poi memoria con la quale argomentava ulteriormente la ricordata censura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, la censura si limita a ribadire la richiesta istruttoria che era stata avanzata nella medesima fase. Richiesta che era stata, non illogicamente, rigettata considerando, in fatto, che, comunque, quali che fossero i prodromi della condotta lesiva del prevenuto, la stessa era attendibilmente riscontrata dalle emergenze della certificazione medica agli atti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41660/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris