CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 35112/2021
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del 15.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. CEP0.317A7_0 i