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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17949/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in data 02/12/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 18/02/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di truffa aggravata e condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, l'imputata la quale deduce due motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma, 1 lett. c) ed) e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronunzia sulla istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore formulata in data 17 febbraio 2021.

Rileva che la corte di appello, nel disattendere la relativa eccezione non aveva colto gli esatti termini della questione, non considerando che tale istanza di legittimo impedimento era tempestiva ed adeguatamente motivata.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma, 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità.

Assume che i fatti erano addebitabili ad un soggetto di sesso maschile, identificato con il presunto nome di [OSCURATO:PERSONA] e che non erano emersi elementi di prova certi a carico dell'imputata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il difensore rileva che con l'atto di appello aveva lamentato che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi adeguatamente sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a concomitante impegno professionale, proposto dal difensore degli imputati, allegando il ruolo di udienza con relativo ordine di trattazione del procedimento, osservando testualmente: "rilevato che l'istanza di differimento non risulta adeguatamente dimostrata, tenuto conto che alla stessa è allegato un ruolo di udienza in bianco di precisazioni di qualsivoglia genere, respinge l'istanza e dispone procedersi oltre".

Assume che, in realtà, l'impegno professionale, era stato indicato nella istanza e che il giudice di appello, nell' esaminare la censura, non avrebbe ben compreso i termini della questione.

Osserva il Collegio che i giudici territoriali, con argomentazioni più che adeguate e corrette in diritto, hanno rigettato il motivo di appello evidenziando che, condivisibilmente, il Tribunale aveva disatteso la richiesta di rinvio del processo fissato il 18 febbraio 2021, per legittimo impedimento, inviata mediante PEC il 17 febbraio 2021, alle ore 20,08.

Con la richiesta la difesa aveva dedotto un impegno concomitante (presso la seconda sezione penale del Tribunale di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 4324/09 R.G.N.R., allegando un elenco di 5 procedimenti che si sarebbero celebrati innanzi alla seconda sezione penale del suindicato Tribunale in quella data, con l'indicazione dei numeri di R.G. del Tribunale e della Procura e l'orario di trattazione, senza indicazione del nominativo degli imputati.

Va premesso che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez.

U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262912 - 01).

Orbene, ad avviso di questo Collegio, la Corte di appello, nella pronuncia impugnata, ha correttamente ritenuto innanzitutto l'istanza tardiva, in quanto presentata il 17 febbraio 2021 alle ore 20,08 rispetto all'udienza prevista per il giorno successivo, rilevando, inoltre, con adeguate argomentazioni in punto di fatto che: "nel ruolo di udienza risultava solo l'indicazione dei numeri di registro di cinque procedimenti e mancava il nome dell'imputato, laddove, canto, la difesa nella istanza neppure aveva indicato il numero di ruolo, ma solo il nome dell'imputato che assisteva".

E' stato, pertanto, ritenuto che l'allegato concomitante impegno professionale del difensore non era stato adeguatamente comprovato e che ciò aveva precluso al giudice di primo grado di ritenere documentato l'impedimento e, comunque, avevano precluso allo stesso - ferma restando la tardività della istanza - di effettuare le verifiche che gli erano demandate in ordine alle ragioni che rendevano essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, circa la esistenza di un codifensore nel diverso processo e relativamente alla impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 c.p.p.

La Corte di merito ha sottolineato, poi, che anche a voler ritenere che il procedimento c/[OSCURATO:PERSONA] era quello avente n. 34324/09 R.G.

P.M. fissato alle ore 13,30 e, dunque, la sufficienza dell'istanza unitamente alla produzione al fine di provare l'esistenza di tale concomitante procedimento, la mancata produzione di idonea documentazione a sostegno avrebbe impedito al giudice di valutare l'anteriorità delle citazioni in quel procedimento rispetto a quello odierno e la urgenza di definire in via prioritaria quello avanti al Tribunale di Catania, piuttosto che non quello avanti al Tribunale di Brescia.

La Corte territoriale ha anche ritenuto, con ragionamento ineccepibile, priva di fondamento alcuno la tesi difensiva secondo cui, una volta prodotto dalla difesa il menzionato ruolo di udienza, sarebbe stato compito del tribunale di Brescia accedere alla sezione "orari udienze penali" del sito WEB del Tribunale di Catania, sia in ragione della circostanza che un tale onere non incombeva sul Tribunale sia perché 'la affermazione difensiva, secondo cui il giudice avrebbe così preteso un documento non esistente, comunque non in possesso della difesa, era priva di fondamento alcuno in quanto la difesa assisteva anche il [OSCURATO:PERSONA] era da tempo in possesso di atti processuali ( quali "decreto di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio, verbale di rinvio di udienza") riguardanti il procedimento, idonei a fornire prova della contemporaneità del concomitante procedimento, atti che, peraltro, la difesa, secondo quanto verificato dalla Corte di merito, non aveva allegato a sostegno dell'atto di appello.

Posto che il difensore, al fine di documentare l'impedimento, non ha prodotto copia con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (anche al fine di valutare l'eventuale tempestività dell'istanza) ed ha presentato l' istanza la sera prima dell'udienza ed, ancora, non ha specificato neanche le imputazioni di cui al concomitante processo, situazione che precludeva al Tribunale di potere operare un'eventuale valutazione circa ragioni di prevalenza dell'uno o dell'altro procedimento, non ha indicato la presenza o meno nel concomitante procedimento di un codifensore né ha rappresentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio, la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la suddetta eccezione, si appalesa immune da censure.

3.2. Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti trattandosi di censura meramente reiterativa di questioni già disattese dalla Corte di Appello con congrue argomentazioni e, comunque, è da ritenere manifestamente infondato.

La tesi secondo cui l'imputata non avrebbe compiuto alcuna condotta rispetto al delitto perfezionatosi nel momento in cui la persona offesa aveva proceduto al pagamento su richiesta di un soggetto di sesso maschile suo interlocutore costituisce un mero tentativo di rilettura delle risultanze processuali.

La circostanza che l'autore materiale delle telefonate dirette alla perpetrazione della truffa, fosse un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], non ha valore dirimente in favore dell'imputata Catania, la quale è risultata essere la titolare della carta postepay su cui è affluita la somma costituente profitto del reato, posto che la stessa non risulta aveva effettuato alcuna denuncia di smarrimento o di furto della carta o dei documenti.

Dal momento che il Crisafulli non avrebbe avuto nessun interesse a far accreditare la somma provento di un reato su una carta postepay a lui non accessibile e intestata a persona sconosciuta risulta del tutto plausibile e logica la conclusione per cui tra la Catania e il Crisafulli vi era un previo accordo sul punto; infatti solo in tale modo una volta accreditata sulla carta postepay della Catania, il profitto del reato, il Crisafulli avrebbe potuto recuperarla in virtù della collaborazione della odierna imputata.

In tale contesto, del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti difensivi che mirano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in data 02/12/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 18/02/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di truffa aggravata e condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, l'imputata la quale deduce due motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma, 1 lett. c) ed) e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronunzia sulla istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore formulata in data 17 febbraio 2021. Rileva che la corte di appello, nel disattendere la relativa eccezione non aveva colto gli esatti termini della questione, non considerando che tale istanza di legittimo impedimento era tempestiva ed adeguatamente motivata. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma, 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Assume che i fatti erano addebitabili ad un soggetto di sesso maschile, identificato con il presunto nome di [OSCURATO:PERSONA] e che non erano emersi elementi di prova certi a carico dell'imputata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il difensore rileva che con l'atto di appello aveva lamentato che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi adeguatamente sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a concomitante impegno professionale, proposto dal difensore degli imputati, allegando il ruolo di udienza con relativo ordine di trattazione del procedimento, osservando testualmente: "rilevato che l'istanza di differimento non risulta adeguatamente dimostrata, tenuto conto che alla stessa è allegato un ruolo di udienza in bianco di precisazioni di qualsivoglia genere, respinge l'istanza e dispone procedersi oltre". Assume che, in realtà, l'impegno professionale, era stato indicato nella istanza e che il giudice di appello, nell' esaminare la censura, non avrebbe ben compreso i termini della questione. Osserva il Collegio che i giudici territoriali, con argomentazioni più che adeguate e corrette in diritto, hanno rigettato il motivo di appello evidenziando che, condivisibilmente, il Tribunale aveva disatteso la richiesta di rinvio del processo fissato il 18 febbraio 2021, per legittimo impedimento, inviata mediante PEC il 17 febbraio 2021, alle ore 20,08. Con la richiesta la difesa aveva dedotto un impegno concomitante (presso la seconda sezione penale del Tribunale di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 4324/09 R.G.N.R., allegando un elenco di 5 procedimenti che si sarebbero celebrati innanzi alla seconda sezione penale del suindicato Tribunale in quella data, con l'indicazione dei numeri di R.G. del Tribunale e della Procura e l'orario di trattazione, senza indicazione del nominativo degli imputati. Va premesso che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262912 - 01). Orbene, ad avviso di questo Collegio, la Corte di appello, nella pronuncia impugnata, ha correttamente ritenuto innanzitutto l'istanza tardiva, in quanto presentata il 17 febbraio 2021 alle ore 20,08 rispetto all'udienza prevista per il giorno successivo, rilevando, inoltre, con adeguate argomentazioni in punto di fatto che: "nel ruolo di udienza risultava solo l'indicazione dei numeri di registro di cinque procedimenti e mancava il nome dell'imputato, laddove, canto, la difesa nella istanza neppure aveva indicato il numero di ruolo, ma solo il nome dell'imputato che assisteva". E' stato, pertanto, ritenuto che l'allegato concomitante impegno professionale del difensore non era stato adeguatamente comprovato e che ciò aveva precluso al giudice di primo grado di ritenere documentato l'impedimento e, comunque, avevano precluso allo stesso - ferma restando la tardività della istanza - di effettuare le verifiche che gli erano demandate in ordine alle ragioni che rendevano essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, circa la esistenza di un codifensore nel diverso processo e relativamente alla impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 c.p.p. La Corte di merito ha sottolineato, poi, che anche a voler ritenere che il procedimento c/[OSCURATO:PERSONA] era quello avente n. 34324/09 R.G. P.M. fissato alle ore 13,30 e, dunque, la sufficienza dell'istanza unitamente alla produzione al fine di provare l'esistenza di tale concomitante procedimento, la mancata produzione di idonea documentazione a sostegno avrebbe impedito al giudice di valutare l'anteriorità delle citazioni in quel procedimento rispetto a quello odierno e la urgenza di definire in via prioritaria quello avanti al Tribunale di Catania, piuttosto che non quello avanti al Tribunale di Brescia. La Corte territoriale ha anche ritenuto, con ragionamento ineccepibile, priva di fondamento alcuno la tesi difensiva secondo cui, una volta prodotto dalla difesa il menzionato ruolo di udienza, sarebbe stato compito del tribunale di Brescia accedere alla sezione "orari udienze penali" del sito WEB del Tribunale di Catania, sia in ragione della circostanza che un tale onere non incombeva sul Tribunale sia perché 'la affermazione difensiva, secondo cui il giudice avrebbe così preteso un documento non esistente, comunque non in possesso della difesa, era priva di fondamento alcuno in quanto la difesa assisteva anche il [OSCURATO:PERSONA] era da tempo in possesso di atti processuali ( quali "decreto di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio, verbale di rinvio di udienza") riguardanti il procedimento, idonei a fornire prova della contemporaneità del concomitante procedimento, atti che, peraltro, la difesa, secondo quanto verificato dalla Corte di merito, non aveva allegato a sostegno dell'atto di appello. Posto che il difensore, al fine di documentare l'impedimento, non ha prodotto copia con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (anche al fine di valutare l'eventuale tempestività dell'istanza) ed ha presentato l' istanza la sera prima dell'udienza ed, ancora, non ha specificato neanche le imputazioni di cui al concomitante processo, situazione che precludeva al Tribunale di potere operare un'eventuale valutazione circa ragioni di prevalenza dell'uno o dell'altro procedimento, non ha indicato la presenza o meno nel concomitante procedimento di un codifensore né ha rappresentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio, la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la suddetta eccezione, si appalesa immune da censure. 3.2. Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti trattandosi di censura meramente reiterativa di questioni già disattese dalla Corte di Appello con congrue argomentazioni e, comunque, è da ritenere manifestamente infondato. La tesi secondo cui l'imputata non avrebbe compiuto alcuna condotta rispetto al delitto perfezionatosi nel momento in cui la persona offesa aveva proceduto al pagamento su richiesta di un soggetto di sesso maschile suo interlocutore costituisce un mero tentativo di rilettura delle risultanze processuali. La circostanza che l'autore materiale delle telefonate dirette alla perpetrazione della truffa, fosse un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], non ha valore dirimente in favore dell'imputata Catania, la quale è risultata essere la titolare della carta postepay su cui è affluita la somma costituente profitto del reato, posto che la stessa non risulta aveva effettuato alcuna denuncia di smarrimento o di furto della carta o dei documenti. Dal momento che il Crisafulli non avrebbe avuto nessun interesse a far accreditare la somma provento di un reato su una carta postepay a lui non accessibile e intestata a persona sconosciuta risulta del tutto plausibile e logica la conclusione per cui tra la Catania e il Crisafulli vi era un previo accordo sul punto; infatti solo in tale modo una volta accreditata sulla carta postepay della Catania, il profitto del reato, il Crisafulli avrebbe potuto recuperarla in virtù della collaborazione della odierna imputata. In tale contesto, del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti difensivi che mirano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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