CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 46114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 febbraio 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha applicato la pena concordata fra le parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro e la confisca e vendita della autovettura e del telefono cellulare in sequestro. 2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la errata qualificazione giuridica dei fatti, lamentando la mancata derubricazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge ed in specie degli artt. 240 cod. pen e 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca della autovettura e del telefono cellulare. Il difensore lamenta che nella sentenza il giudice si sarebbe limitato ad affermare che detti beni servirono a commettere i reati contestati: posto che la statuizione relativa alla confisca esulava dall'accordo delle parti, il giudice avrebbe dovuto adeguatamente spiegare le ragioni della applicazione della misura di sicurezza e approfondire il nesso di pertinenzialità diretto ed essenziale dei beni al reato. In proposito il difensore osserva: - quanto al veicolo che lo stesso, non interessato da accorgimenti e modifiche strutturali funzionali al trasporto della sostanza stupefacente, veniva utilizzato dall'istante per recarsi al lavoro e per tutte le esigenze quotidiane sue e dei suoi famigliari; al suo interno non era stata rinvenuta sostanza stupefacente; le piccole quantità di droga di volta in volta cedute non richiedevano il necessario utilizzo di un mezzo di trasporto; - quanto al telefono l'utenza destinata al contatto con gli acquirenti non era la n. 389/9527911, bensì quella n. 389/5924883. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo con riferimento alla confisca dell'autovettura. 2. Il primo motivo, con cui si censura la qualificazione giuridica, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Già precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte aveva chiarito che la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiannento per il vizio della erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito dopo l'entrata in vigore dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. essendosi limitata la possibilità di ricorrere per cassazione in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). 2.1. Nel caso di specie, la sentenza contiene un coinciso richiamo agli esiti delle indagini articolate in servizio di osservazione, intercettazioni telefoniche ed ambientali e sommarie informazioni degli acquirenti che comprovano le numerose e reiterate cessioni, sicché non può dirsi che la qualificazione giuridica rivesta il carattere di eccentricità tale da legittimare il ricorso. 3. Il secondo motivo è fondato con riferimento alla disposta confisca dell'autovettura. 3.1. Nulla quaestio sulla possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279348). 3.2. Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. delle cose che servirono a commettere il reato, ovvero della cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Con riferimento specifico alle nozione di cose che servirono a commettere il reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità, tale da legittimare il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato, pur senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per la esecuzione del secondo (Sez 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv.280991). Quanto all'onere della motivazione da parte del Giudice, si è anche affermato che la sinteticità della motivazione tipica del rito del patteggiamento non può estendersi alla applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta di ufficio, se non nei limiti in cui lo sviluppo argomentativo della decisione sia correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez 2 n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081). Dal che si deve dedurre che l'onere della motivazione potrà essere ridotto rispetto al rapporto di derivazione (per il profitto) e strumentalità (per le cose che servirono a commettere il reato), qualora tale rapporto emerga ictu oculi dalla stessa imputazione, mentre dovrà essere maggiormente approfondito negli altri casi in cui non sussista una tale evidenza. In materia di stupefacenti, con riferimento al veicolo utilizzato dall'autore del reato nel corso dell'attività criminosa, si è andato consolidandosi un orientamento per cui è sussistente il nesso di pertinenzialità, ogni qualvolta sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Non è sufficiente, dunque, il semplice impiego dell'auto per il trasporto della sostanza stupefacente, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato (Sez 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573; Sez 6 n. 24756 del 01/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236973; Sez 6 n. 34088 del 06/07/2003, Lomartire, Rv 226687). Sempre in materia di stupefacenti con riferimento al telefono cellulare si è sostenuto che la confisca è legittima laddove sia dimostrato l'asservimento del bene al reato, ovvero un suo uso non occasionale ma costante per comunicazioni relative allo spaccio ( Sez.6 n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv 226687). 3.3. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca dell'autovettura e del telefono cellulare I phone in uso a [OSCURATO:PERSONA] rilevando che detti beni erano serviti per commettere i reati contestati. Con riferimento specifico al telefono cellulare, nella motivazione della sentenza si dà atto che la prova del reato contestato, consistito in plurime cessioni di cocaina nei confronti di una pluralità di clienti nei mesi di febbraio e marzo 2021, è stata tratta anche dalle intercettazioni telefoniche del telefono in uso al ricorrente. Nel ricorso lo stesso difensore riporta un brano di un'annotazione di polizia giudiziaria in atti nella quale si menziona l'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un'utenza dedicata all'attività di spaccio. Può, dunque, ritenersi che l'uso costante del telefono dal parte del Muslia per intrattenere i rapporti con i clienti sia non solo dimostrato, ma addirittura ammesso dallo stesso ricorrente, il quale con il motivo in esame si limita a contestare che la sim indicata sia differente rispetto a quella intercettata. Tale ultimo rilievo, tuttavia, è del tutto ininfluente, in quanto la confisca ha ad oggetto l'apparecchio telefonico, al quale di volta in volta possono essere abbinate diverse schede. Con riferimento specifico all'autovettura, invece, la motivazione adottata dal Giudice appare del tutto carente. Nella imputazione per la quale è stata applicata la pena non è contenuto alcun riferimento all'utilizzo da parte del ricorrente dell'auto nel corso della commissione dei reati, né alcun cenno a tale utilizzo è rinvenibile nella parte motiva della sentenza nella quale sono sinteticamente elencati gli elementi del compendio probatorio a sostegno dell'accusa. La mera indicazione del fatto che l'auto era stata utilizzata per commettere i reati, in assenza di qualsivoglia specificazione ulteriore, non può essere ritenuta sufficiente, posto che non è dato comprendere in che termini si sia estrinsecata la strumentalità del bene rispetto al reato, se sussista un collegamento stabile con l'attività criminosa ovvero un rapporto funzionale con essa nel senso sopra specificato. 4. Nel consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura in sequestro, con rinvio al Tribunale di Lucca, che nel nuovo giudizio sul punto dovrà attenersi ai principi su indicati. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lucca. Dichiara inammissibile il ricorso