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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30068/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 28/09/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di concessione di un termine a difesa presentata dal nuovo difensore dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., possono dar luogo a una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché non si versi in ipotesi di "abuso delle facoltà processuali" e l'eccezione sia stata tempestivamente formulata, ossia nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Ciervo, Rv. 275523-01); circostanze che non risultano soddisfatte nel caso di specie.

Considerato, in ogni caso, che la nomina del difensore è avvenuta con termine più che congruo rispetto alla data di trattazione del processo (7 giorni), sicché consentiva così l'adeguata esplicazione del diritto di difesa.

Ritenuto che la seconda doglianza, che lamenta l'illogicità della motivazione con cui si è giunti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Rilevato che il terzo motivo, che deduce l'illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, appare manifestamente infondato, in quanto il diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), la quale, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 28/09/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di concessione di un termine a difesa presentata dal nuovo difensore dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., possono dar luogo a una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché non si versi in ipotesi di "abuso delle facoltà processuali" e l'eccezione sia stata tempestivamente formulata, ossia nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Ciervo, Rv. 275523-01); circostanze che non risultano soddisfatte nel caso di specie. Considerato, in ogni caso, che la nomina del difensore è avvenuta con termine più che congruo rispetto alla data di trattazione del processo (7 giorni), sicché consentiva così l'adeguata esplicazione del diritto di difesa. Ritenuto che la seconda doglianza, che lamenta l'illogicità della motivazione con cui si è giunti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato che il terzo motivo, che deduce l'illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, appare manifestamente infondato, in quanto il diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), la quale, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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