CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11631/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXX ricorre per cassazione, avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato lasua istanza di rinvio (obbligatorio ovvero facoltativo) dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica, ammettendolo alla detenzione domiciliare «umanitaria», ai sensi dell’art. art.47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), e – con due motivi di ricorso,deduce violazione di legge per avere il giudice specializzato contraddittoriamente escluso –sulla scorta della documentazione in atti – elementi tali dafar presumente che la malattia delcondannato sia in fase talmente avanzata da non rispondere ai trattamenti sanitari disponibilie ritenuto non necessario procedere a perizia medica per l'accertamento della compatibilitàdelle condizioni di salute con il regime penitenziario;letta la memoria depositata;ricordato che, secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2),cod. pen. – o della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che nemutua i presupposti – è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave,cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannatoad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep.2012, Farinella, Rv. 251674-01);richiamato inoltre il principio secondo cui, rispetto al differimento, debbano considerarsianche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il sensodi umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso oscadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del08/05/2009, Aquino, Rv. 244132) e, ancora, che la patologia psichica può costituire essastessa causa di differimento della esecuzione della pena, quando sia di tale gravità daprodurre una infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da renderel'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (da ultimo,Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268004);ritenuto che l’ordinanza impugnata non si è discostata da questi principi, di cui ha fattocoerente applicazione al caso di specie, avendo correttamente preso le mosse dal quadrosanitario offerto dalla recente relazione sanitaria, che ha fedelmente riassunto e ritenutoindicativa di condizioni di salute tali da consentire l'astratto accesso alla misura alternativa,negando quella più ampia alla stregua della pericolosità sociale attuale del condannato e delpericolo di recidiva;rilevato che tale motivazione è rispettosa del principio secondo il quale, il giudicechiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine,sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizionicomplessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitarie terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenzache nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699);ritenuto, quanto all'invocata richiesta di perizia, che il giudice specializzato non hanegletto l'ulteriore principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Il giudice che, inpresenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salutedel condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimentodell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi sudati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito»(Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948), avendo infattidato per assodate le condizioni di salute indicate nella relazione sanitaria e – come già detto– ammesso il condannato alla misura della detenzione domiciliare;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11631/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3254/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36793/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione, avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato lasua istanza di rinvio (obbligatorio ovvero facoltativo) dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica, ammettendolo alla detenzione domiciliare «umanitaria», ai sensi dell’art. art.47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), e – con due motivi di ricorso,deduce violazione di legge per avere il giudice specializzato contraddittoriamente escluso –sulla scorta della documentazione in atti – elementi tali dafar presumente che la malattia delcondannato sia in fase talmente avanzata da non rispondere ai trattamenti sanitari disponibilie ritenuto non necessario procedere a perizia medica per l'accertamento della compatibilitàdelle condizioni di salute con il regime penitenziario;letta la memoria depositata;ricordato che, secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2),cod. pen. – o della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che nemutua i presupposti – è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave,cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannatoad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep.2012, Farinella, Rv. 251674-01);richiamato inoltre il principio secondo cui, rispetto al differimento, debbano considerarsianche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il sensodi umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso oscadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del08/05/2009, Aquino, Rv. 244132) e, ancora, che la patologia psichica può costituire essastessa causa di differimento della esecuzione della pena, quando sia di tale gravità daprodurre una infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da renderel'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (da ultimo,Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268004);ritenuto che l’ordinanza impugnata non si è discostata da questi principi, di cui ha fattocoerente applicazione al caso di specie, avendo correttamente preso le mosse dal quadrosanitario offerto dalla recente relazione sanitaria, che ha fedelmente riassunto e ritenutoindicativa di condizioni di salute tali da consentire l'astratto accesso alla misura alternativa,negando quella più ampia alla stregua della pericolosità sociale attuale del condannato e delpericolo di recidiva;rilevato che tale motivazione è rispettosa del principio secondo il quale, il giudicechiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine,sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizionicomplessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitarie terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenzache nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699);ritenuto, quanto all'invocata richiesta di perizia, che il giudice specializzato non hanegletto l'ulteriore principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Il giudice che, inpresenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salutedel condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimentodell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi sudati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito»(Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948), avendo infattidato per assodate le condizioni di salute indicate nella relazione sanitaria e – come già detto– ammesso il condannato alla misura della detenzione domiciliare;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.