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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42781/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 17.02.2023 della Corte d'Appello di Napoli, con la quale è stata applicata loro, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. perì., la pena concordata di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 143.333,333 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lettera d) del d.P.R. 43/1973, lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 17.02.2023 della Corte d'Appello di Napoli, con la quale è stata applicata loro, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. perì., la pena concordata di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 143.333,333 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lettera d) del d.P.R. 43/1973, lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
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