CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via di S. Calepodio 46; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 4806/38/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] abitazione principale – rimborso Con istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Roma – [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di Irpef e addizionali regionali e comunali per le annualità 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Rappresentava il contribuente di essere incorso in errore nel dichiarare l’appartamento in cui dimorava abitualmente come immobile tenuto a disposizione e non come abitazione principale, pagando le imposte senza usufruire della deduzione pari all’ammontare della rendita catastale prevista dall’art. 10, comma 3-bis, t.u.i.r. Contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva parzialmente, con esclusion e della restituzione delle somme corrisposte antecedentemente alla data dell’8 giugno 2006 rispetto alle quali ero decorso il termine di decadenza di quarantotto mesi dal pagamento. La commissione compensava le spese del giudizio stante la reciproca parziale soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettava l’appello incidentale del contribuente.Osservava la CTR che il contribuente non aveva fornito elementi di prova idonei a vincere la presunzione riveniente dalle risultanze anagrafiche: difatti le utenze domestiche, la corrispondenza condominiale e l’ulteriore documentazione prodotta ben potevano riferirsi ad immobili secondari nella disponibilità del Donvito e non all’abitazione principale di via [OSCURATO:PERSONA] n. 43 in Roma, mentre assumeva specifico rilievo la circostanza che il coniuge del contribuente avesse indicato l’abitazione familiare principale pressoaltro immobile sito in Ciampino. Quanto al gravame incidentale, riteneva la commissione che vi era stata soccombenza reciproca che giustificava la compensazione delle spese di lite e che, comunque, l’accoglimento dell’appello principale determinava la necessità di provvedere ad un nuovo ed integrale regolamento delle spese sulla base dell’esito finale della lite. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. L’Agenzia delle entrateha depositato mero atto di costituzione. Ilricorrente ha depositato memoria . Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazioneart. 10, comma 3-bis, t.u.i.r. Dopo aver rilevato l’erroneità dell’affermazione dellaCTR secondo cui «Ai fini IRPEF e diversamente da quanto disposto ai fini dei tributi locali la legge adopera la locuzione “dimora abituale”», il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la norma suddetta prevede che nell’abitazione principale debbano dimorare abitualmente il proprietario o i suoi familiari, di modo che la circostanza che il coniuge del contribuente avesse la sola residenza anagrafica in Ciampino, dimorando invece, assieme al marito, in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 43, non assumeva rilievo ai fini del decidere. La censura è infondata. Va anzitutto osservato che l’affermazione della CTR, secondo cui «Ai fini IRPEF e diversamente da quanto disposto ai fini dei tributi locali la legge adopera la locuzione “dimora abituale”»,non assume specifica rilevanza nell’economia della decisione, essendosi per il resto la CTR conformata al principio – affermato in tema di ICi ma avente valenza generale –in base al quale le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito(cfr. Cass. n. 12299 del 2017 ). Tanto premesso, è da rilevare come la CTR non abbia affermato – in contrasto con il dat o normativo – che nell’abitazione principale debbano dimorare sia il proprietario che i suoi familiari, limitandosi ad osservare, una volta esclusa l’idoneità della documentazione prodotta dal contribuente a superare la presunzione riveniente dalle risultanze anagrafiche, che costituiva circostanza indiziante il fatto cheil coniuge del contribuente avesse indicato in Campino l’abitazione familiare principale, senza poi effettuare alcuna dichiarazione in rettifica. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Censura il ricorrentela sentenza impugnata per non avere considerato che la CTR del Lazio,in altro giudizio avente ad oggetto il rimborso delle maggiori somme corrisposte a titolo di ICI, con sentenza passata in giudicato, aveva ritenuto provato –sulla base della medesima documentazione - che il contribuente avesse la propria dimora abituale in Roma allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 43. La doglianza è inammissibile. Secondo l’orientamento di questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018). Si è inoltre rilevato che la norma in parola riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. nm. 22397 del 2019). Ciò posto, con il motivo in scrutinio il contribuentededuce (pag. 13 del ricorso) che i giudici di appello hanno del tutto omesso di esaminare la circostanza concernente il «fatto che la prova della dimora abituale nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 43 in Roma, sulla scorta sia dei medesimi suppor ti probatori che delle medesime argomentazioni logico-giuridiche, risulta incontrovertibilmente ed irretrattabilmentegià fornita», lamentando – nella sostanza – l’omessa considerazione del percorso logico-giuridico seguito da altro giudice nel ritenere fornita la prova ai fini ICI della dimora abituale e non –come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata –l’omesso esame di un accadimento ovvero di un fatto in senso storico-naturalistico. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Censura il ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuent e non fosse idonea a dimostrare che la dimora abituale era diversa dalla residenza anagrafica. La censura è inammissibile. Va rammentato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass.n. 27415 del 2018). Tanto premesso, va osservato comela CTR abbia esaminato gli elementi di prova addotti dal contribuente (utenze domestiche, corrispondenza condominiale e altra documentazione) pervenendo alla conclusione che essi non consentivano di ritenere superata la presunzione riveniente dalle risultanze anagrafiche posto che i documenti prodotti potevano riferirsi ad immobili secondari nella disponibilità del Donvito e non all’abitazione principale. La censura formulata dal ricorrente non evidenzia la decisività delle risultanze documentali ai fini di un diverso esito della lite e mira nel contempoa contrapporre alla valutazione operata dalla CTR una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è invece riservato al giudice di merito. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto corretta la integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione della reciproca soccombenza. Si censura altresì la statuizione della sentenza impugnata secondo cui ai fini della liquidazione delle spese la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale in ragionedell’esito finale della lite. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Premesso che dall’articolazione del motivo si evince che il vizio denunciato rientra nel paradigma normativo di cui al n. 3 (e non n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., osserva la Corte che le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata riguardo alla sussistenza di soccombenza reciproca non integrano una autonoma ratio decidendiavendo poi la CTR liquidato le spese di entrambi i gradi di giudizio in base all’esito complessivo della lite e alla totale soccombenza finale del contribuente. Sotto tale profilo la censura è dunqueinammissibile per difetto di interesse, in quanto rivolta avverso una statuizione priva di ef fetti giuridici che non determina alcuna influenza sul dispositivo della sentenza (Cass. n. 8755 del 2018). Per il resto la doglianza si palesa del tutto generica essendosi il ricorrente limitato ad affermare di non condividere il ragionamento della CTR, la qualesi è invece uniformat a al consolidato orientamento di questa Corte secondo cuiil giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale(cfr., ex plurimis , Cass. n. 9064 del 2018). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l’Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteri