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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 34235/2025

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TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 del Gip del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nei confronti diMichele [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sarebbe stato omesso il preliminare vaglio sull'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «l’effettivo espletamento della verifica in ordine alla eventuale sussistenza di elementi assolutori pur portati alla sua attenzione», ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 25/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 del Gip del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nei confronti diMichele [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sarebbe stato omesso il preliminare vaglio sull'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «l’effettivo espletamento della verifica in ordine alla eventuale sussistenza di elementi assolutori pur portati alla sua attenzione», ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/09/2025
Sentenza Cassazione n. 34235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris