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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06935/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;-1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto commesso in Roma il 25 gennaio 2023).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con conseguente illegalità della pena ex art. 448 cod.proc.pen.

In particolare assume che il Tribunale ha omesso di dare conto dei criteri adottati per determinare il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso é inammissibile.

In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;-1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto commesso in Roma il 25 gennaio 2023). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con conseguente illegalità della pena ex art. 448 cod.proc.pen. In particolare assume che il Tribunale ha omesso di dare conto dei criteri adottati per determinare il trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso é inammissibile. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.
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