CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45885/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L», FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, ad otto mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione e cessione ai fini di spaccio di dosi di hashish ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il difensore del Brunetti ricorre avverso detta sentenza deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva contestata. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. La Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, fosse indice di riprovevolezza ed accresciuta capacità criminale, anche in ragione delle subìte numerose condanne; motivazione non sindacabile in questa sede in quanto nel complesso faceva altresì specifico riferimento all'assenza di elementi positivi (in occasione della valutazione dei criteri ex art.133 cod. pen. e della generosa concessione delle attenuanti generiche che di fatto elidevano il contenuto della contestata recidiva) che dava conto, in forma adeguata, dei presupposti per la loro previsione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]