CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31657/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3596-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. BONSIGNORE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4200/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03596 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R,G.N 3596/2020 Agenzia delle entrate c/ Curatela del Fallimento (CE,, DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia che su impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006 con cui l'ufficio accertava in capo alla società l'indebito utilizzo della agevolazione IRAP prevista all'art.15 della L. [OSCURATO:PERSONA] 21/2003 e il conseguente omesso versamento dell'imposta dovuta, ha accolto l'appello della società contribuente limitatamente alla disapplicazione (lene sanzioni. CTR, ha parzialmente accolto l'appello della società, ritenendo che 'S'abbia pregio l'eccezione dell'appellante in ordine alla richiesta di di- sapplicazione delle sanzioni irrogate, atteso che la buona fede del con- tribuente e l'evidente condizione di incertezza della normativa applica- bile al caso in esame, essendo certamente difficoltoso il coordinamento tra a normativa comunitaria con quella di diritto interno e derivando evidenti elementi confusione nell'applicazione dei contenuti della disci- plina normativa in relazione non solo allo "ius superveniens" ma anche ai ratei dei contributi ricevuti ed al saldo del contributo "de minimis" spesso erogato dall'Ente pubblico solo dopo la rendicontazione dei la- vori ultimati e normalmente, con un consueto ritardo rispetto al periodo originariamente previsto". La curatela del fallimento CE.DI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituisce con controricorso e deposita memoria, richiamando giurisprudenza. Considerato che: 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in guanto, contrariamente a guanto eccepito, la ricorrente ha dedotto una violazione di legge e non già una valutazione di merito, richiedendo la corretta applicazione della normativa sulla non applicabilità delle sanzioni, asseritamente falsamente interpretati dalla CTR. 2. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 10 L.212/2000, 8 DLgs. 546/1992 e 6 DLgs. 472/1997 (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto di disapplicare le sanzioni per oggettiva incer- tezza normativa. motivo è fondato. 2.2. Va premesso che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale: «l'incertezza normativa oggettiva che — ai sensi degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992; 6, comma 2, d.lgs. 18 dicem- bre 1997, n, 472; 10, comma 3, legge 2 luglio 2000, n. 212 — costi- tuisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità ammi- nistrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ov- verosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un ge- nerico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia pro- fessionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (stu- diosi„ professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello profes- sionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico sog- getto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass.28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; /02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522). 2.3.In altre parole, come è stato detto, «l'incertezza normativa ogget- tiva tributaria», che consente di non applicare le sanzioni, «è la situa- zione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento inter- pretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale ef- fettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice 2 dì merito», quindi in «senso oggettivo» (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti»): «l'incertezza nor- mativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuri- dica tributaria» (Cass. 11/09/2009, n. 19638). Inoltre, trattandosi di un'esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effetti- vamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova (art. 2697cod. civ.).» (Cass. 7/12/2017, n. 29368). 2,4. Conclusivamente, in tema di sanzioni per violazioni di norme tri- butarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria", desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice", è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedi- mento interpretativo corretto, la portata della norma giuridica da ap- plicare. L'incertezza normativa obiettiva è causa di esenzione del con- tribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della 1. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quale espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (Cass. n. 370 del 2019). Il dato obiettivo dell'incertezza deve essere co!to laddove il dato normativo non è "oggettivamente" in grado di as- suvere correttamente la sua funzione, quella di indicare con precisione e chiarezza il comportamento da tenere nel caso concreto. La norma appare inintellegibile nel suo contenuto (portata) o nella sua estensione applicativa (ambito di applicazione). Ciò deve comportare l'esistenza di effettive difficoltà di applicazione della norma perché la volontà legisla- tiva in cui si sostanzia il "precetto" non è esattamente comprensibile.3. Tali presupposti, non sussistono nell'interpretazione della normativa in esame. L'art. 15 della LR Siciliana n. 2003, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004, di- spone l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1) , aggiungendo che "L'applicazione della presente disposi- zione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato" (comma 3) e "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della definizione delle procedure di cui al prece- dente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Com- missione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di impor- tanza minore" (Comma 4 bis aggiunto dall'art. 63 della L.R. 28 dicem- bre 2004, n. 17 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. 4. Nella specie deve pertanto escludersi ogni incertezza normativa, po- sto che non si rinvengono le condizioni richieste dalla norma per poter &s'applicare le sanzioni. iLlinvero le condizioni di applicabilità del regime de minimis non pre- sentano incertezza, dal momento che, fino al 2006, trovava applica- zione il ,regime di cui al Reg. 69/2001, ed è pacifico, come anche rico- nosciuto da entrambi i giudici di merito, che l'aiuto de minimis si deve considerare erogato dal momento in cui sorge per il beneficiario il di- ritto a ricevere l'aiuto stesso. Questa Corte (Cass. n. 7280/2022) ha confermato la sentenza della CTR che ha ritenuto non sussistere l'obiet- tiva incertezza interpretativa in relazione alla indicata normativa, non ricorrendo pertanto gli estremi per la disapplicazione delle sanzioni. Né e argomentazioni della curatela, contenute anche nella memoria, sono idonee a superare tale statuizione, anche con riferimento alla giu- risrEudenza citata (Cass. n. 16518/22), ove è stato disposto che solo ove la richiesta (di disapplicazione delle sanzioni) sia stata corretta- mente proposta fin dal primo grado di giudizio la domanda è ammissi- biJe in sede di legittimità, mentre è inammissibile ove invece sia stata proposta per la prima volta in appello (come nella fattispecie esaminata daila indicata sentenza). 5.La CTR non si è conformata ai principi giurisprudenziali suindicati, per cui il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ne merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna la Curatela del Fallimento CE.DI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a