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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 33855/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16128/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2334/2019 depositata il02/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo unico, per la cassazione della sentenza n. 595 del 2020 della Corte di appello di Firenze, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - si era opposto a un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti, per circa 27 mila euro, dalla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva fatto valere una scrittura privata del 2013 con cui il deducente e altri tre soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano costituiti fideiussori, a favore dell’istante in ingiunzione, fino alla concorrenza di 300 mila euro; - con ulteriore scrittura del 2014 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. si era riconosciuta debitrice di oltre 450 mila euro, con contestuale versamento di complessivi 125 mila euro da parte di Coe e Rusci, con esplicita indicazione della loro liberazione dai precedenti obblighi di garanzia, e pressoché contestuale uscita dalla compagine sociale; - solo [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era rimasta dunque obbligata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], essendo intervenuta novazione della precedente obbligazione, sia quantitativamente che soggettivamente, come confermato dalla sottoscrizione della scrittura del 2014 solo da [OSCURATO:PERSONA], unico socio rimasto quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello che aveva valorizzato l’esplicita dicitura di risoluzione dell’impegno fideiussorio limitatamente a Coe e Rusci ma non a Marzocchi, tenuto altresì conto che, a mente dell’art. 1239, secondo comma, cod. civ., la remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri se non per la parte del garante liberato, dovendosi quindi conclusivamente escludere un inequivoco “animus novandi”, e un “aliquid novi” inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato altresì memoria; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1362 e 1363 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nella scrittura transattiva del 2014 non era richiamata quella del 2013, gli importi del dovuto erano diversi e maggiori, e differenti i soggetti obbligati, laddove, anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti, il negozio era evidentemente novativo posta la sostituzione dell’obbligato e, in particolare, la mancata menzione quale titolare passivo dell’obbligazione del deducente, come altrimenti avrebbe dovuto esser palesato, non essendo possibile neppure comprendere perché, pur dichiarandosi tenuti ancora, oltre a [OSCURATO:PERSONA] , sia [OSCURATO:PERSONA] che l’esponente, solo avverso quest’ultimo era stata proposta istanza giudiziale di recupero del credito; Considerato che il ricorso è inammissibile; parte ricorrente discute delle due scritture, senza riportarne il contenuto neppure nelle loro parti essenziali, e senza indicarne la collocazione nelle produzioni davanti a questa Corte, neppure nell’indice in calce al ricorso, con conseguente aspecificità; secondo la giurisprudenza di questa Corte sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950, pag. 8, secondo e terzo capoverso); nella sentenza gravata, diversamente e in particolare, si riporta espressamente il contenuto dell’art. 6 della scrittura transattiva che letteralmente dichiara l’impegno fideiussorio «definitivamente risolto, caducato e privo di efficacia con riferimento alla posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; in questo quadro la Corte territoriale ha escluso, anche alla luce del richiamato principio di cui all’art. 1239, secondo comma, cod. civ., che potesse esservi stata liberazione degli altri e precedenti fideiussori; va sul punto ribadito che,quando s’intenda censurare davanti a questa Corte l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, al contempo, e comunque, non potendo le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, e succ. conf.); in altri termini, quando, come nel caso, l’interpretazione del patto data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, come tale, al giudizio di legittimità, con ulteriore profilo d’inammissibilità della censura; spese secondo soccombenza; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 2.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16128/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2334/2019 depositata il02/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo unico, per la cassazione della sentenza n. 595 del 2020 della Corte di appello di Firenze, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - si era opposto a un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti, per circa 27 mila euro, dalla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva fatto valere una scrittura privata del 2013 con cui il deducente e altri tre soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano costituiti fideiussori, a favore dell’istante in ingiunzione, fino alla concorrenza di 300 mila euro; - con ulteriore scrittura del 2014 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. si era riconosciuta debitrice di oltre 450 mila euro, con contestuale versamento di complessivi 125 mila euro da parte di Coe e Rusci, con esplicita indicazione della loro liberazione dai precedenti obblighi di garanzia, e pressoché contestuale uscita dalla compagine sociale; - solo [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era rimasta dunque obbligata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], essendo intervenuta novazione della precedente obbligazione, sia quantitativamente che soggettivamente, come confermato dalla sottoscrizione della scrittura del 2014 solo da [OSCURATO:PERSONA], unico socio rimasto quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello che aveva valorizzato l’esplicita dicitura di risoluzione dell’impegno fideiussorio limitatamente a Coe e Rusci ma non a Marzocchi, tenuto altresì conto che, a mente dell’art. 1239, secondo comma, cod. civ., la remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri se non per la parte del garante liberato, dovendosi quindi conclusivamente escludere un inequivoco “animus novandi”, e un “aliquid novi” inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato altresì memoria; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1362 e 1363 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nella scrittura transattiva del 2014 non era richiamata quella del 2013, gli importi del dovuto erano diversi e maggiori, e differenti i soggetti obbligati, laddove, anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti, il negozio era evidentemente novativo posta la sostituzione dell’obbligato e, in particolare, la mancata menzione quale titolare passivo dell’obbligazione del deducente, come altrimenti avrebbe dovuto esser palesato, non essendo possibile neppure comprendere perché, pur dichiarandosi tenuti ancora, oltre a [OSCURATO:PERSONA] , sia [OSCURATO:PERSONA] che l’esponente, solo avverso quest’ultimo era stata proposta istanza giudiziale di recupero del credito; Considerato che il ricorso è inammissibile; parte ricorrente discute delle due scritture, senza riportarne il contenuto neppure nelle loro parti essenziali, e senza indicarne la collocazione nelle produzioni davanti a questa Corte, neppure nell’indice in calce al ricorso, con conseguente aspecificità; secondo la giurisprudenza di questa Corte sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, pag. 8, secondo e terzo capoverso); nella sentenza gravata, diversamente e in particolare, si riporta espressamente il contenuto dell’art. 6 della scrittura transattiva che letteralmente dichiara l’impegno fideiussorio «definitivamente risolto, caducato e privo di efficacia con riferimento alla posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; in questo quadro la Corte territoriale ha escluso, anche alla luce del richiamato principio di cui all’art. 1239, secondo comma, cod. civ., che potesse esservi stata liberazione degli altri e precedenti fideiussori; va sul punto ribadito che,quando s’intenda censurare davanti a questa Corte l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, al contempo, e comunque, non potendo le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, e succ. conf.); in altri termini, quando, come nel caso, l’interpretazione del patto data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, come tale, al giudizio di legittimità, con ulteriore profilo d’inammissibilità della censura; spese secondo soccombenza; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 2.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e
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