CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1994 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Lecce il 3 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, in funzione di collegio del riesame, ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi il 9 Marzo 2022 nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagato in ordine a due distinte rapine aggravate commesse all'interno di due supermercati in [OSCURATO:PERSONA] e in Oria il 30 dicembre 2020 e ai connessi delitti di ricettazione e detenzione porto d'arma,e ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 273 cod. proc.pen. , poiché la motivazione del provvedimento impugnato appare manifestamente illogica,in quanto ha attribuito al ricorrente il ruolo di palo e di conducente dell'autovettura e non quello di esecutore materiale della rapina, come ritenuto dal GIP. Il diverso ruolo attribuito all'indagato in entrambe le rapine non è frutto di una svista, ma denota la carenza di gravità indiziaria. Il percorso argomentativo seguito dal tribunale per confermare la misura cautelare stravolge la costruzione del GIP, attribuendo all'indagato il ruolo di palo e di conducente dell'autovettura ma, in questo modo, elude l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno della presenza nel luogo della rapina dell'indagato e non tiene conto di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio reso dall'indagato. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari poiché Valerioti è incensurato e non ha carichi pendenti e la condotta illecita a lui addebitata avrebbe carattere occasionale e,comunque,sarebbe risalente nel tempo, essendosi consumata nel dicembre 2020. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, che va valutata in funzione delle esigenze da soddisfare nel caso concreto, mentre il tribunale ha omesso ogni valutazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato poiché il tribunale a pag. 3 del provvedimento impugnato, dopo avere richiamato integralmente le considerazioni svolte nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza emessa dal GIP ha, comunque, sinteticamente evidenziato gli elementi che integrano un quadro di indubbia gravità indiziaria a carico dell'imputato, valorizzando la presenza di un'autovettura analoga per marca modello e colore a quella in uso al Valerioti nel centro abitato di [OSCURATO:PERSONA] e di Oria in orari perfettamente compatibili con la consumazione delle due rapine e la realizzazione da parte del veicolo di un tragitto sovrapponibile a quello compiuto durante le rapine, come si desume dai tabulati telefonici e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, nonché la foto rinvenuta nel supermercato di Francavilla, ritraente il Valerioti e la sua fanniglia,snnarrita durante l'azione delittuosa e identica alle altre foto rinvenute sul sedile dell'autovettura dell'indagato, stampate il giorno 17 dicembre 2020. il tribunale ha dato atto che l'indagato ha sostenuto di avere smarrito la fotografia nel parcheggio di altro supermercato, senza spiegare come la stessa sia stata trovata nel supermercato luogo della rapina. In ordine alle esigenze cautelari il tribunale ha giudicato persistente il pericolo di recidiva in ragione della professionalità delittuosa palesata dalla commissione di due rapine, pianificate nel dettaglio in concorso con altri individui e mediante l'utilizzo di armi. Va però osservato che, proprio in ragione della distanza temporale dal fatto e della condizione di incensurato del Valerioti, ha ritenuto di sostituire la misura custodiale con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, in forza di argomentazioni immuni dai vizi dedotti. 3.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Da1ir Borsell