CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA](ART. 391-BISC.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 19918 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19918del ruolo generale dell’anno 2025, proposto CONFAGRICOLTURA E [OSCURATO:PERSONA]- TORI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNNRLC 70R55 B430Y ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: GLLGPP 54M30 B315L ) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SCLGNN 67T02 G273T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNN SFN77A44 G273T ) VISO Nicasia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86M64 L112C ) VISO Santo (C.F.: VSISNT 59D12 B315F ) VISO Antonio (C.F.: VSINTN 02S21 L112R ) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GLS MRA71E50 C351B ) -controricorrenti- per la cassazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8166/2025, pubblicatain data 27 marzo 20 25 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di Con- fagricoltura e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,per ot- tenere il risarcimento dei danni derivanti da dedotte inadem- pienze nell’incarico di compilazione di una domanda volta ad ottenere aiuti comunitari destinati agli allevatori di bovini. Gli enti convenuti hanno chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sede Confagricoltura di Caccamo, quale ef- fettiva responsabile dell’eventuale danno. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti di Confagricoltura e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, condannando tali enti,in solido, al pagamento, in fa- voredell’attore, della complessiva somma di € 27.000,00, oltre accessori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso diConfagricoltura e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Avverso tale ultima pronuncia, “[OSCURATO:PERSONA]- vinciale Agricoltori di Palermo” (soggetto che viene nel ricorso indicato come unico, con indicazione di un unico numero di co- dice fiscale),propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., sulla base di un unico motiv o . Resistono con distinti controricors i: a) il [OSCURATO:PERSONA]; b) gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del giudizio), Nica- sia, Santo e [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1.Con l’unico motivo del ricorso per revocazione si denunzia «errore di fatto art. 395 n. 4 c.p.c. , per omessa percezione dell’esistenza di motivi di ricorso che avrebbero necessitato, inevitabilmente il rinvio della causa alla Corte Territoriale affin- ché quest’ultima esaminasse l’eccezione di infondatezza dei va- lori determinati dalla CTU redatta, in violazione del Reg. CEE 1783/2003, Regolamento CEE 1254/99, recepito dal MIPAF (Mi- nistero delle Politiche agricole e Forestali) con decreto 27 no- vembre 2001, e della circolare n. 9 del 24/03/2005 di Agea punto 8 in materia di fissazione del titoli, per erronea stima del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA], per l’erroneo calcolo dei capi ammessi al contributo comunitario, per l’erroneo accertamento del tempo di detenzione delle vacche nutrici, per erroneo cal- colo della fissazione dei titoli». La parte ricorrente deduce che la Corte di Cassazione avrebbe «omesso di esaminare il secondo motivo relativo alla sovra- stima del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA] per l’erroneità e con- traddittorietà delle determinazione della CTU, redatta in viola- zione di legge, e già contestata nei precedenti gradi di giudi- zio». Il ricorso per revocazione è inammissibile. 2.Si premette che, con specifico riferimento alla domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., delle sentenze o ordinanze della Corte Suprema di Cassazione, sono ampia- mente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui «l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto og- getto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discus- sione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raf- fronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza ne- cessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini er- meneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un con- tenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (per tutte, cfr.: Cass., Sez. U, n. 20013 del 19/07/2024, con ulteriore rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018). 3. Nella specie, va, in primo luogo escluso che la Corte di Cas- sazione abbia del tutto omesso l’esame di un motivo del ricorso e, segnatamente, del «secondo motivo relativo alla sovrastima del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA] per l’erroneità e contraddit- torietà delle determinazione della CTU, redatta in violazione di legge, e già contestata nei precedenti gradi di giudizio». Neanche può ritenersi che, come assume l’ente ricorrente, «con l’Ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione è rimasto assorbito il secondo motivo». 4.Il motivo di ricorso in questione è stato, in realtà, certamente esaminato dalla corte d’appello,nel paragrafo 4 della motiva- zione della pronuncia, esteso nelle pagine otto e nove della stessa. Esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto l’erronea deter- minazione del danno, in virtù dei pretesi errori nel calcolo dei capi ammessi al contributo comunitario, del tempo di deten- zione delle vacche nutrici, nonché di tuttigli altri elementi che Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 avevano inciso sulla stima dello stesso, a giudizio della Corte, essendo statooggetto di una consulenza tecnica di ufficio: a) in primo luogo, avrebbe dovuto essere contestato specifica- mente e tempestivamente nel corso del giudizio di merito, ciò che non emergeva dal ricorso; b) in ogni caso, anche a prescindere dalla tempestività delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica di ufficio nel corso del giudizio di merito,le censure alla base del motivo di ricorso erano in radice inammissibili in sede di legittimità, perché ri- voltenei confronti di accertamenti di fatto . Sotto tale ultimo profilo, la Corte ha, del resto, ancor più spe- cificamente ed espressamente affermato: « Non si contesta al giudice di appello di non avere tenuto conto dei rilievi di parte mossi alla ctu, ma si contesta proprio l’accertamento in fatto operato dal consulente». 5.Tanto premesso, risulta evidente che, con le doglianze espo- ste nel ricorso per revocazione non si contesta affatto un errore percettivo della Corte, ma, al più, un errore di giudizio, sia nella valutazione del contenuto sostanziale delle censure formulate con il secondo motivo del ricorso per cassazione (che, secondo la parte ricorrente, non sarebbe stato, come ha ritenuto la Corte di Cassazione, quello della contestazione di accertamenti di fatto, quanto quello della mera denuncia di violazione di norme di diritto), sia, al fondo, nelle stesse valutazioni sulla stima del danno operate dal consulente tecnico di ufficio, nella sua rela- zione, come intese e recepite dal giudice di appello (valutazioni che, secondo la ricorrente, sarebbero, in realtà, errate). Come premesso,infatti, l’errore cd. revocatorio (che, cioè, con- sente la proposizione del ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c.) «non può concernere l’attività interpretativa e valutativa» e «deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari in- dagini ermeneutiche». Nella specie, le affermazioni della Corte di Cassazione oggetto delle censur e revocatori e formulat e dalla parte ricorrente de- vonoritenersi tutte frutto di attività valutativa della stessa (in primo luogo, nell’interpretazione dello stesso motivo di ricorso in discussione e, comunque, in relazione alla corretta stima del danno). Di conseguenza, l’istanza di revocazione non può ritenersi am- missibile. 6.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.Le spese liquidate al [OSCURATO:PERSONA] vanno distratte infavore dei suoi di- fensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, li- quidandolecome segue: a) per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] lombardo, complessivi € 5.5 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazionein favore dei suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA]. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;b) per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Santo e [OSCURATO:PERSONA], complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a