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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07188/2024

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la seguente SENTENZA, sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E. GIF 14A ctiT-ro ;gi Olcr1 ,42/12E- (A (•,7r);c7--t-)i Prt 11 i? (( M Ve; V/) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 27 aprile 2023 il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Taranto a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 17 febbraio 20221con le quali era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'interessato - con la predetta istanza - aveva evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui la stessa prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

Il Tribunale di Padova aveva dichiarato la sua incompetenza, dopo aver evidenziato che l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] non aveva a oggetto alcuna sentenza resa da quel Tribunale.

Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 27 luglio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata resa dal Tribunale di Padova il 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021, con la quale lo stesso era stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.337 cod. pen., a nulla rilevando - sotto il profilo della competenza - che tale ultima sentenza non fosse stata oggetto dell'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione sull'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Padova.

Costituisce, infatti, principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo — anche se ia questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod, proc. pen.

Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda.

Nel caso di specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la sua istanza era la sentenza del Tribunale di Padova del 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021; pertanto, deve ritenersi che la competenza a decide sull'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. appartenga a tale Giudice.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cui dispone trasm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E. GIF 14A ctiT-ro ;gi Olcr1 ,42/12E- (A (•,7r);c7--t-)i Prt 11 i? (( M Ve; V/) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 27 aprile 2023 il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Taranto a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 17 febbraio 20221con le quali era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'interessato - con la predetta istanza - aveva evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui la stessa prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". Il Tribunale di Padova aveva dichiarato la sua incompetenza, dopo aver evidenziato che l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] non aveva a oggetto alcuna sentenza resa da quel Tribunale. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 27 luglio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata resa dal Tribunale di Padova il 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021, con la quale lo stesso era stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.337 cod. pen., a nulla rilevando - sotto il profilo della competenza - che tale ultima sentenza non fosse stata oggetto dell'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione sull'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Padova. Costituisce, infatti, principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo — anche se ia questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod, proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda. Nel caso di specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la sua istanza era la sentenza del Tribunale di Padova del 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021; pertanto, deve ritenersi che la competenza a decide sull'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. appartenga a tale Giudice. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cui dispone trasm
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