Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2021

Cassazione n. 06872/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita lala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 17 luglio 2021 il Tribunale di Modena aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti a lui ascritti, aventi ad oggetto la violazione della normativa in materia di stupefacenti, esclusa la recidiva contestata e concesse le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 12.600,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di ricorso con il quale ha contestato la motivazione in punto di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente ad ogni altra considerazione deve darsi atto che, con atto del giorno 11 ottobre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Modena, ha fatto pervenire formale comunicazione della avvenuta rinunzia, da parte dell'imputato al ricorso da lui presentato.

Questo deve pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il ¶onsigliere estrsore il President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita lala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 17 luglio 2021 il Tribunale di Modena aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti a lui ascritti, aventi ad oggetto la violazione della normativa in materia di stupefacenti, esclusa la recidiva contestata e concesse le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 12.600,00 di multa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di ricorso con il quale ha contestato la motivazione in punto di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente ad ogni altra considerazione deve darsi atto che, con atto del giorno 11 ottobre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Modena, ha fatto pervenire formale comunicazione della avvenuta rinunzia, da parte dell'imputato al ricorso da lui presentato. Questo deve pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il ¶onsigliere estrsore il President
Sentenza Cassazione n. 06872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris