CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva inviata il 24 febbraio 2024, Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto cli ricorso; Considerato che il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere di motivazione circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa; Ritenuto che sussiste una congrua e non illogica motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in particolare mediante il richiamo alla non occasionalità dell'agire illecito e alla riprovevole condotta processuale della imputata nonché all'entità assolutamente rilevante del danno, diminuita ma non elisa dalle considerazioni formulate nella memoria; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]