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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26170/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2023,93Ba j quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euroe2-0769, -di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi (capi 1 e 2) del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Bagheria il 3 febbraio 2019.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudizio di responsabilità, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con doglianze essenzialmente fattuali, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagine 4-7 della sentenza impugnata) hanno valorizzato in maniera non illogica gli esiti dell'accertamento compiuto dagli operanti del Commissariato di P.S. di Bagheria, i quali hanno rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], occultati in due distinti luoghi della sua abitazione, 13,9 grammi di hashish, oltre a vari strumenti per la pesatura e per il confezionamento della droga, essendo rimasta priva di adeguato conforto probatorio la tesi difensiva dell'uso esclusivamente personale della sostanza, parte della quale era stata poco prima ceduta a un ignoto acquirente.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2023,93Ba j quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euroe2-0769, -di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi (capi 1 e 2) del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Bagheria il 3 febbraio 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudizio di responsabilità, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con doglianze essenzialmente fattuali, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagine 4-7 della sentenza impugnata) hanno valorizzato in maniera non illogica gli esiti dell'accertamento compiuto dagli operanti del Commissariato di P.S. di Bagheria, i quali hanno rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], occultati in due distinti luoghi della sua abitazione, 13,9 grammi di hashish, oltre a vari strumenti per la pesatura e per il confezionamento della droga, essendo rimasta priva di adeguato conforto probatorio la tesi difensiva dell'uso esclusivamente personale della sostanza, parte della quale era stata poco prima ceduta a un ignoto acquirente. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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