CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2021
Cassazione n. 44029/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t t [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 23/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di reato di cui all'art. 644 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi: a) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc pen. in relazione alla valutazione delle testimonianze rese dalle parti civili; - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. b) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità; - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale 2. In data 17 ottobre 2021 sono pervenuti in cancelleria i motivi aggiunti redatti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato quanto previsto dagli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. nella valutazione delle testimonianze rese dalle persone offese. La doglianza, reiterativa dell'analoga censura già proposta in appello e formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità della motivazione in punto di valutazione delle prove, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento ai documenti sequestrati e al contenuto dell'intercettazione ambientale del 29 febbraio 2012 ha evidenziato l'esistenza di specifici e convincenti riscontri a quanto narrato dalle persone offese e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offese ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente in quanto esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Le censure, d'altro canto, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della totale assenza di elementi positivi di valutazione. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2.2. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. In un unico articolato motivo, poi anche approfondito con i motivi aggiunti, la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale Le doglianze, formulate in termini generici e confrontandosi direttamente con gli elementi emersi nel corso del processo più che con la motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate. a) Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento al vasto compendio probatorio acquisito), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). b) In ordine alle ulteriori doglianze, sovrapponibili a quelle dedotte nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si rinvia a quanto evidenziato sub 2.1.1. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d