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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21369/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la qualificazione giuridica dei fatti, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., l'eccessività della pena, nonché il diniego delle generiche e della sospensione condizionale, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 - 01; Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla qualificazione giuridica alla luce del nesso di causalità tra condotta decettiva e ingiusto profitto; pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dell'aggravante, anche in ragione dell'irrilevanza delle agevoli condizioni economiche della vittima; pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per la prevalenza degli elementi negativi di gravità del reato; pag. 5 sull'equità della pena; pag. 6 sul diniego del beneficio stante il negativo giudizio di prognosi postuma); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la qualificazione giuridica dei fatti, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., l'eccessività della pena, nonché il diniego delle generiche e della sospensione condizionale, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 - 01; Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla qualificazione giuridica alla luce del nesso di causalità tra condotta decettiva e ingiusto profitto; pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dell'aggravante, anche in ragione dell'irrilevanza delle agevoli condizioni economiche della vittima; pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per la prevalenza degli elementi negativi di gravità del reato; pag. 5 sull'equità della pena; pag. 6 sul diniego del beneficio stante il negativo giudizio di prognosi postuma); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i