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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25151/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33793/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domi ciliata presso i rispettivi indirizzi PEC indicati e presenti sul ReGIndE: e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – accise –rimborso -legittimazione N.33793/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 444/06/18 depositata in data 13 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale utilizzatrice finale di energia elettrica, ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di ac- cise gas naturale pagate al fornitore di gas metano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel periodo 2 febbraio 2012 –3 maggio 2014.

2. La società contribuente ha dedotto di essere succeduta nel con- tratto di somministrazione di gas naturale per uso industriale di un precedente utilizzatore, corrispondendo al proprio fornitore l’accisa con le più elevate aliquote previste per l’utilizzo civile sulla base dell’indi- cazione nelle fatture emesse «uso tecnologico + riscaldamento ind.».

3. La CTP diPadova ha accolto il ricorso.

4. La CTR del Veneto, con sentenza in data 13 aprile 2018, ha ac- colto l’appello dell’Ufficio, ritenendo il difetto di legittimazione attiva della società contribuente a chiedere il rimborso delle accise.

Il giudice di appello ha ritenuto che il rapporto di imposta facciacapo al fornitore di energia, che procede al pagamento della relativa imposta, rispetto al quale la società contribuente, in qualità di consumatore finale, è del tutto estranea, essendo legato al fornitore dal rapporto privatistico di rivalsa, nei cui confronti la contribuente si sarebbe dovuta rivolgere; ciò in quanto spetta unicamente al fornitore chiedere il rimborso dell’imposta, una voltarestituita al proprio cliente.

5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

N.33793/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA]

1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione degli artt. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(TUA), per avere il giudice di appello negato la legittimazione al rimborso della società contri- buente in quanto consumatore finale.

Osserva parte ricorrente che il diritto al rimborso insorga per il solo fatto che l’accisa sia stata indebi- tamente corrisposta, senza che vi sia alcuna restrizione soggettiva ad ottenere ilrimborso, tenuto conto che è il consumatore finale che sop- porta il peso del rapporto di imposta.

Osserva, inoltre, come il rapporto di rivalsa risulti estraneo all’art. 14 cit., istituendo tale norma un rap- porto di rimborso di natura tributaria tra consumatore ed Erario, isti- tuendo tale norma una «doppia legittimazione» del consumatore ad agire sia in sede civile contro il fornitore, sia in sede tributaria contro l’Erario.

2. Il ricorso è infondato, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Am- ministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TUA per le accise indebi- tamente versate quale parte del rapporto di imposta( Cass., Sez.

V , 6 luglio 2020, n. 13809; in termini analoghi per il concorrente tema delle addizionali sulle accise Cass., Sez.

VI, 6 dicembre 2022, n. 35830; Cass., Sez.

V, 9 novembre 2022, n. 33099; Cass., Sez.

V, 25 ottobre 2022, n. 31618, 31612, 31609; Cass., Sez.

V, 12 maggio 2022, n. 15138).

3. Ciò discende dal fatto che l’accisa, a differenza dell’IVA, è un'im- posta monofase, la quale si applica una sola volta nella catena delle cessioni del prodotto assoggettato ad accisa ed è assolt a ( oltre che incombere) solo una volta a monte da parte de l soggetto produttore .

Questa strutturazione dell’imposta consente di individuare il titolare, N.33793/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria di corrispondere l'accisa nel solo fabbricante ovvero nell'intermediario che immette i beni al con- sumo nel territorio dello Stato.

E',dunque, il fornitore di energia a do- ver pagare l'impostae non può sussistere una legittimazione concor- rente del consumatore finale, estraneo al rapporto di imposta.

4. Ciò risulta coerente anche con la caratterizzazione tipologica delle accise, la quale «postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all'erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti»( Cass., Sez.

VI, 19 dicembre 2022, n. 37078; Cass., Sez.

VI, 6 dicembre 2022, n. 35830; Cass., Sez.

VI, 22 aprile 2021, n. 10731; Cass., Sez.

V, 5 no- vembre 2020, n. 24799; Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2020, n. 23007; Cass., Sez.

U., 31 dicembre 2018, n. 33687).

Alla strutturazione mo- nofase dell’imposta consegue, pertanto, la semplificazione dell’attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria , incentrata unicamente sull’attività dei produttori di energia e non anche sul controllo di tutta la catena distributivadei prodotti sottoposti ad accisa; i l che consente di ribadire l’estraneità al pagamento del tributo e alla correlativa tito- larità al rimborso del consumatore finale, estraneo all’attività di con- trollo dell’Ufficio.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese soggette a compen- sazione, stante il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; dichiara int egralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il N.33793/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33793/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domi ciliata presso i rispettivi indirizzi PEC indicati e presenti sul ReGIndE: e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – accise –rimborso -legittimazione N.33793/18 R.G. Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 444/06/18 depositata in data 13 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale utilizzatrice finale di energia elettrica, ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di ac- cise gas naturale pagate al fornitore di gas metano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel periodo 2 febbraio 2012 –3 maggio 2014. 2. La società contribuente ha dedotto di essere succeduta nel con- tratto di somministrazione di gas naturale per uso industriale di un precedente utilizzatore, corrispondendo al proprio fornitore l’accisa con le più elevate aliquote previste per l’utilizzo civile sulla base dell’indi- cazione nelle fatture emesse «uso tecnologico + riscaldamento ind.». 3. La CTP diPadova ha accolto il ricorso. 4. La CTR del Veneto, con sentenza in data 13 aprile 2018, ha ac- colto l’appello dell’Ufficio, ritenendo il difetto di legittimazione attiva della società contribuente a chiedere il rimborso delle accise. Il giudice di appello ha ritenuto che il rapporto di imposta facciacapo al fornitore di energia, che procede al pagamento della relativa imposta, rispetto al quale la società contribuente, in qualità di consumatore finale, è del tutto estranea, essendo legato al fornitore dal rapporto privatistico di rivalsa, nei cui confronti la contribuente si sarebbe dovuta rivolgere; ciò in quanto spetta unicamente al fornitore chiedere il rimborso dell’imposta, una voltarestituita al proprio cliente. 5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio. N.33793/18 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione degli artt. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(TUA), per avere il giudice di appello negato la legittimazione al rimborso della società contri- buente in quanto consumatore finale. Osserva parte ricorrente che il diritto al rimborso insorga per il solo fatto che l’accisa sia stata indebi- tamente corrisposta, senza che vi sia alcuna restrizione soggettiva ad ottenere ilrimborso, tenuto conto che è il consumatore finale che sop- porta il peso del rapporto di imposta. Osserva, inoltre, come il rapporto di rivalsa risulti estraneo all’art. 14 cit., istituendo tale norma un rap- porto di rimborso di natura tributaria tra consumatore ed Erario, isti- tuendo tale norma una «doppia legittimazione» del consumatore ad agire sia in sede civile contro il fornitore, sia in sede tributaria contro l’Erario. 2. Il ricorso è infondato, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Am- ministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TUA per le accise indebi- tamente versate quale parte del rapporto di imposta( Cass., Sez. V , 6 luglio 2020, n. 13809; in termini analoghi per il concorrente tema delle addizionali sulle accise Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 35830; Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33099; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31618, 31612, 31609; Cass., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15138). 3. Ciò discende dal fatto che l’accisa, a differenza dell’IVA, è un'im- posta monofase, la quale si applica una sola volta nella catena delle cessioni del prodotto assoggettato ad accisa ed è assolt a ( oltre che incombere) solo una volta a monte da parte de l soggetto produttore . Questa strutturazione dell’imposta consente di individuare il titolare, N.33793/18 R.G. Est. F. D’Aquino dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria di corrispondere l'accisa nel solo fabbricante ovvero nell'intermediario che immette i beni al con- sumo nel territorio dello Stato. E',dunque, il fornitore di energia a do- ver pagare l'impostae non può sussistere una legittimazione concor- rente del consumatore finale, estraneo al rapporto di imposta. 4. Ciò risulta coerente anche con la caratterizzazione tipologica delle accise, la quale «postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all'erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti»( Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2022, n. 37078; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 35830; Cass., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10731; Cass., Sez. V, 5 no- vembre 2020, n. 24799; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2020, n. 23007; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33687). Alla strutturazione mo- nofase dell’imposta consegue, pertanto, la semplificazione dell’attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria , incentrata unicamente sull’attività dei produttori di energia e non anche sul controllo di tutta la catena distributivadei prodotti sottoposti ad accisa; i l che consente di ribadire l’estraneità al pagamento del tributo e alla correlativa tito- larità al rimborso del consumatore finale, estraneo all’attività di con- trollo dell’Ufficio. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese soggette a compen- sazione, stante il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; dichiara int egralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il N.33793/18 R.G. Est. F. D’Aquino versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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