Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2025
ECLI:EU:T:2025:999
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0550_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] [Lampeggiatori di emergenza (parti di –)]
(causa T‑550/24)
«Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea raffigurante una parte di lampeggiatori di emergenza – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, nella versione anteriore al regolamento (UE) 2024/2822 – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Prova della divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 – Prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Indicazione e riproduzione di disegni e modelli anteriori – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 62 del regolamento n. 6/2002, nella versione anteriore»
1.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 63, § 2; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), i) e vi)]
(v. punti 19, 22‑25)
2.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 63, § 2; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), i) e vi)]
(v. punto 21)
3.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 62, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 62, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 26, 27)
4.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, b), e 2, e 25, § 1, b)]
(v. punti 46, 48, 71)
5.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 53, 54)
6.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Raffigurazione di una parte di lampeggiatori di emergenza
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 56, 58, 76, 78, 80, 81, 83)
7.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 68, 69)
8.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Determinazione dell’impressione generale rispetto al modo di utilizzo del prodotto – Influenza delle caratteristiche visibili del prodotto sul comfort del suo utilizzo
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punto 70)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.