CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 36485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 01/03/2022, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 22/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 642 CP Ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si lamenta la tardività della querela è inammissibile perché reiterativo di gestioni di puro fatto già analizzate approfonditamente dalla corte di appello che ha spiegato come la certezza del fatto delittuoso venne a conoscenza della compagnia assicurativa solo al termine dei complessivi accertamenti sul sinistro e sui mezzi; che il ricorso propone tutta una lettura alternativa di elementi di prova; Considerato quindi che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13