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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 06331/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24798/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPA. -Intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata CATANIA, n. 4002/2015 depositata il 23/09/2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, e nei confronti dell’Agente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che è rimasto intimato, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania (n. 288/10) , che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo avverso la cartella di pagamento, per Irpef e Iva, per gli anni 1990, 1991, 1992, quale soggetto residente in zon a interessat a dal sisma del 13 - 16 dicembre 1990, lacui posizione non era stat a regolarizzat a o definit a;

2. per la C.T.R. l’amministrazione finanziaria era incorsa in decadenza a causa della tardiva notifica della cartella (pacificamente avvenuta in data 02/09/2006), in applicazione del regime transitorio di cui all’art.1, comma 5 - bis , lett. c) , d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005, in materia di notifica della cartella di pagamento, secondo cui la notifica della cartella derivante (come nel caso di specie) dalla liquidazione delle dichiarazioni deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138, l. 388/2000, art. 9, comma 17, l. n. 289/02, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che ha errato nel ritenere tardiva la notifica della cartella di pagamento, senza considerare che la proroga dei termini di riscossione, di cui all’articolo 138, è applicabile all’intera platea dei contribuenti aventi un legame con il territorio colpito dal sisma, compresi quelli che, come la controparte, senza avvalersi della sospensione (fino al 15 dicembre 2002) dei procedimenti di riscossione coattiva, avevano presentato le dichiarazioni (per le annualità 1990, 1991, 1992);

2. il motivo è viziato da inammissibilità funzionale, ex art. 360 - bis, num. 1, cod. proc. civ.;

3. la sentenza impugnata, che ha stabilito la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione dei tributi, è conforma alla consolidata giurisprudenza della Corte e, inoltre, l’esame del motivo di ricorso non offre al Collegio elementi per mutare l’orientamento di legittimità, che, pertanto, va ribadito.

Specificamente, detto che la C.T.R., all’esito di un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha affermato che l’ufficio non ha dimostrata la presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di proroga del pagamento delle imposte, è il caso di richiamare Cass. 25/11/2022, n. 34760 (conf., tra le altre, Cass.18/11/2022, n. 34112; Cass. 18/04/2018, n. 9497; Cass.16/03/2018, n. 6520), per la quale «[s]econdo l’art. 138, commi 1, 2 e 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (nel testo modificato dagli artt. 52, comma 24, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e 1, comma 7-bis, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178): “1.

I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo.

La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata” […] Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in più occasioni, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l’art. 138 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro il quale l’atto impositivo deve essere emesso dall’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15661; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2016, n. 866; Cass., Sez. 6^-5, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1295; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4150; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 749; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8723; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11714; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12845; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31549; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2022, n. 25218).

In particolare, l’art. 138, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica della cartella di pagamento) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, da effettuare entro il 15 dicembre 2002.

Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per la reviviscenza di obbligazioni tributarie per le quali, alla menzionata data del 15 dicembre 2002, l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione; come, per l’appunto, è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito, in base ad un’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 5- ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156.

Sostituendo l’art. 36, comma 2, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, tale norma ha stabilito che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dipresentazione della dichiarazione.

Invero, la ricorrente censura l’applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l’univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l’efficacia retroattiva dell’art. 1, comma 5-ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156 (Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15661; Cass., Sez. 6A-5, 18 febbraio 2020, n. 4150), affermando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice (Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2006, n. 1435; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2006, n. 4745; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8321; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4150)»;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente, nulla dovendosi statuire quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’agente di riscossione, rimasto intimato;

5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24798/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPA. -Intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata CATANIA, n. 4002/2015 depositata il 23/09/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, e nei confronti dell’Agente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che è rimasto intimato, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania (n. 288/10) , che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo avverso la cartella di pagamento, per Irpef e Iva, per gli anni 1990, 1991, 1992, quale soggetto residente in zon a interessat a dal sisma del 13 - 16 dicembre 1990, lacui posizione non era stat a regolarizzat a o definit a; 2. per la C.T.R. l’amministrazione finanziaria era incorsa in decadenza a causa della tardiva notifica della cartella (pacificamente avvenuta in data 02/09/2006), in applicazione del regime transitorio di cui all’art.1, comma 5 - bis , lett. c) , d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005, in materia di notifica della cartella di pagamento, secondo cui la notifica della cartella derivante (come nel caso di specie) dalla liquidazione delle dichiarazioni deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138, l. 388/2000, art. 9, comma 17, l. n. 289/02, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che ha errato nel ritenere tardiva la notifica della cartella di pagamento, senza considerare che la proroga dei termini di riscossione, di cui all’articolo 138, è applicabile all’intera platea dei contribuenti aventi un legame con il territorio colpito dal sisma, compresi quelli che, come la controparte, senza avvalersi della sospensione (fino al 15 dicembre 2002) dei procedimenti di riscossione coattiva, avevano presentato le dichiarazioni (per le annualità 1990, 1991, 1992); 2. il motivo è viziato da inammissibilità funzionale, ex art. 360 - bis, num. 1, cod. proc. civ.; 3. la sentenza impugnata, che ha stabilito la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione dei tributi, è conforma alla consolidata giurisprudenza della Corte e, inoltre, l’esame del motivo di ricorso non offre al Collegio elementi per mutare l’orientamento di legittimità, che, pertanto, va ribadito. Specificamente, detto che la C.T.R., all’esito di un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha affermato che l’ufficio non ha dimostrata la presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di proroga del pagamento delle imposte, è il caso di richiamare Cass. 25/11/2022, n. 34760 (conf., tra le altre, Cass.18/11/2022, n. 34112; Cass. 18/04/2018, n. 9497; Cass.16/03/2018, n. 6520), per la quale «[s]econdo l’art. 138, commi 1, 2 e 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (nel testo modificato dagli artt. 52, comma 24, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e 1, comma 7-bis, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178): “1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata” […] Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in più occasioni, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l’art. 138 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro il quale l’atto impositivo deve essere emesso dall’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15661; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2016, n. 866; Cass., Sez. 6^-5, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1295; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4150; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 749; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8723; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11714; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12845; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31549; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2022, n. 25218). In particolare, l’art. 138, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica della cartella di pagamento) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, da effettuare entro il 15 dicembre 2002. Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per la reviviscenza di obbligazioni tributarie per le quali, alla menzionata data del 15 dicembre 2002, l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione; come, per l’appunto, è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito, in base ad un’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 5- ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156. Sostituendo l’art. 36, comma 2, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, tale norma ha stabilito che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dipresentazione della dichiarazione. Invero, la ricorrente censura l’applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l’univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l’efficacia retroattiva dell’art. 1, comma 5-ter, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156 (Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2011, n. 24048; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15661; Cass., Sez. 6A-5, 18 febbraio 2020, n. 4150), affermando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice (Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2006, n. 1435; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2006, n. 4745; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8321; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4150)»; 4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente, nulla dovendosi statuire quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’agente di riscossione, rimasto intimato; 5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo d
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