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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00274/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Up visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che non ha inteso disporre la restituzione dei semi di canapa risulta riproduttivo di identica censura già oggetto di corretta confutazione da parte della Corte di merito e declinato in fatto e indeducibile in sede di legittimità, avendo i Giudici di merito evidenziato come, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla luce del delitto di coltivazione illecita in ordine al quale è intervenuta condanna, nessun elemento portava alla conclusione che gli stessi fossero di specie diversa rispetto a quelli utilizzati per la coltivazione della piantagione e pertanto costituire un pericolo per la reiterazione del delitto, affermazione che il ricorrente tenta di contraddire attraverso un precluso diretto riferimento agli atti processuali la cui lettura la Corte di merito mostra di aver effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Up visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che non ha inteso disporre la restituzione dei semi di canapa risulta riproduttivo di identica censura già oggetto di corretta confutazione da parte della Corte di merito e declinato in fatto e indeducibile in sede di legittimità, avendo i Giudici di merito evidenziato come, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla luce del delitto di coltivazione illecita in ordine al quale è intervenuta condanna, nessun elemento portava alla conclusione che gli stessi fossero di specie diversa rispetto a quelli utilizzati per la coltivazione della piantagione e pertanto costituire un pericolo per la reiterazione del delitto, affermazione che il ricorrente tenta di contraddire attraverso un precluso diretto riferimento agli atti processuali la cui lettura la Corte di merito mostra di aver effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris