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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44101/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata declaratoria della prescrizione maturata nelle more del deposito della motivazione, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui sul computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (v.

Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-02) e tra l'altro non ha tenuto compiutamente conto della contestazione elevata, nell'ambito della quale risulta contestata esplicitamente la recidiva specifica.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni, chiare e persuasive, oltre che conformi al dato normativo, poste alla base della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sul carattere fraudolento della condotta dell'imputato desumibile dalla falsa rassicurazione della spedizione, dalla ritenzione del denaro e, infine, dall'essersi reso irreperibile ai numerosi tentativi della vittima di mettersi in contatto con lui).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata declaratoria della prescrizione maturata nelle more del deposito della motivazione, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui sul computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (v. Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-02) e tra l'altro non ha tenuto compiutamente conto della contestazione elevata, nell'ambito della quale risulta contestata esplicitamente la recidiva specifica. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni, chiare e persuasive, oltre che conformi al dato normativo, poste alla base della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sul carattere fraudolento della condotta dell'imputato desumibile dalla falsa rassicurazione della spedizione, dalla ritenzione del denaro e, infine, dall'essersi reso irreperibile ai numerosi tentativi della vittima di mettersi in contatto con lui). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris