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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 32808/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 19 giugno 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità per il reato, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione per travisamento di un atto di prova ritenuto decisivo, desumibile dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (costituito, nella specie, dal verbale di individuazione fotografica del 23/11/2010), è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, atteso che le censure proposte dal ricorrente non incidono in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, che invece evidenzia come in data successiva al richiamato riconoscimento fotografico si sia anche proceduto, con esito positivo, alla individuazione di persona dell'imputato (cfr. pagine 3 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, in relazione all'assenza di contestazione della recidiva è sull'errato assunto che l'aggravante sia stata nei fatti calcolata ai danni dell'imputato, circostanza invece smentita dalla lettura dell'ultima pagina della sentenza di primo grado, estremamente chiara sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 19 giugno 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità per il reato, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione per travisamento di un atto di prova ritenuto decisivo, desumibile dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (costituito, nella specie, dal verbale di individuazione fotografica del 23/11/2010), è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, atteso che le censure proposte dal ricorrente non incidono in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, che invece evidenzia come in data successiva al richiamato riconoscimento fotografico si sia anche proceduto, con esito positivo, alla individuazione di persona dell'imputato (cfr. pagine 3 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, in relazione all'assenza di contestazione della recidiva è sull'errato assunto che l'aggravante sia stata nei fatti calcolata ai danni dell'imputato, circostanza invece smentita dalla lettura dell'ultima pagina della sentenza di primo grado, estremamente chiara sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lu
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