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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 37760/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34171-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9/11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, pubblicata il 20 maggio 2019, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1079 del 2017, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che il giudice di primo grado aveva rigettato l' actio negato ria servitutis proposta dai consorti Bottos-Durago e accolto la riconvenzionale di usucapione del convenuto Simaz; che la Corte d'appello ha confermato la decisione, evidenziando che la condizione di interclusione del fondo di proprietà Simaz non era ostativa all'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, di cui ricorrevano i presupposti; che il ricorso è articolato in una motivo, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; che il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 1032 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto usucapibile la servitù di transito, a fronte della natura coattiva di questo, dovuta alla condizione di interclusione del fondo cd. dominante; che il motivo, che ripropone la doglianza disattesa dalla Corte d'appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 -bis cod. proc. civ.; che la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, Ric. 2019 n. 34171 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -2- in assenza di servitù coattiva di transito — costituita per convenzione o con pronuncia giudiziale — la condizione di interclusione del fondo sul quale si realizza il transito non è di ostacolo all'acquisto del corrispondente diritto per usucapione (ex pbuimis, Cass. n. 13223 del 2019; Cass. n. 18859 del 2013; Cass. n. 23839 del 2012; Cass. n. 10470 del 2001; Cass. n. 4036 del 1994); che, nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'usucapione (attività di fatto, protrattasi nel tempo), con valutazione non sindacabile in questa sede, oltre che non specificamente censurata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo; che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, \ i dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Il \ esidente gra, [OSCURATO:PERSONA] Ric.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34171-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9/11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, pubblicata il 20 maggio 2019, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1079 del 2017, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che il giudice di primo grado aveva rigettato l' actio negato ria servitutis proposta dai consorti Bottos-Durago e accolto la riconvenzionale di usucapione del convenuto Simaz; che la Corte d'appello ha confermato la decisione, evidenziando che la condizione di interclusione del fondo di proprietà Simaz non era ostativa all'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, di cui ricorrevano i presupposti; che il ricorso è articolato in una motivo, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; che il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 1032 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto usucapibile la servitù di transito, a fronte della natura coattiva di questo, dovuta alla condizione di interclusione del fondo cd. dominante; che il motivo, che ripropone la doglianza disattesa dalla Corte d'appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 -bis cod. proc. civ.; che la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, Ric. 2019 n. 34171 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- in assenza di servitù coattiva di transito — costituita per convenzione o con pronuncia giudiziale — la condizione di interclusione del fondo sul quale si realizza il transito non è di ostacolo all'acquisto del corrispondente diritto per usucapione (ex pbuimis, Cass. n. 13223 del 2019; Cass. n. 18859 del 2013; Cass. n. 23839 del 2012; Cass. n. 10470 del 2001; Cass. n. 4036 del 1994); che, nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'usucapione (attività di fatto, protrattasi nel tempo), con valutazione non sindacabile in questa sede, oltre che non specificamente censurata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo; che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, \ i dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021. Il \ esidente gra, [OSCURATO:PERSONA] Ric.
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