CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge, in riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già avanzati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con evidente aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiamata, in particolare, la convincente analisi compiuta nel provvedimento impugnato, a pag. 8, sicchè il ricorso appare, anche, nel complesso, manifestamente infondato. Ed invero, le censure prospettano opzioni interpretative in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non sia sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021 Rv. 281857): evenienza non verificatasi nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre collaborava pienamente con il complice, autore materiale del furto, controllando e sorvegliando i luoghi, in caso sopraggiungesse qualcuno che si avvedesse del fatto che quest'ultimo stava frugando nel giubbotto della vittima. Infine, le censure, nel merito, si pongono anche fuori dall'orizzonte del sindacato di legittimità, poiché si risolvono in una rilettura non consentita alla Cassazione di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Ifite. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così