CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28751-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I 1E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 119/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l'anno 2009 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps per professionisti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione (16 giugno 2010) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta il 6 luglio 2015 si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato. Riteneva peraltro che il reddito prodotto fosse inferiore ai 5.000,00 euro e che non fosse comunque necessaria la iscrizione alla gestione separata. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2 co.26 I.n.335/1995 e art. 18 ,co.12 della I.n. 98/2011 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per non aver, la corte territoriale, considerato che il termine di pagamento dei contributi era stato prorogato al al 6.7.2010. 2)- Con il secondo motivo è censurata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. , per non essere stato ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per difetto del requisito di abitualità. Ric. 2019 n. 28751 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- 3)-11 primo motivo risulta fondato. Questa Corte ha già precisato che «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (C. 10273/2021)- Nel caso di specie, l'art. 1,comma 1, d.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 5 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b). Applicando i principi suddetti al caso in esame deve ritenersi che la richiesta di pagamento da parte dell'Inps, avvenuta il 6 luglio 2015, risulta avvenuta nel termine infraquinquennale. 4)- Con riguardo alla seconda censura questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività Ric. 2019 n. 28751 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). 5)- Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo. 6)- Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la sola percezione da parte dell'avvocato nell'anno in esame di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, così ritenendolo quale elemento automaticamente significativo e senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale in base al quadro di elementi valutativi sopra indicati . 7)-La sentenza impugnata non risulta aver osservato i principi sopra evidenziati; pertanto la stessa deve essere cassata. La causa va rinviata alla corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Genova , anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 26 settembre 2021." [OSCURATO:PERSONA] est. Ric. 2019 n. 28751 sez. ML ud. 26-10-2021 -4- p,ERTO