CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci o chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 31 gennaio 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. [capo 1) della rubrica]; 110, 81 cpv., 61, comma 1, n. 2, cod. pen., 55 d.lgs. 231/07 [capo 2) della rubrica]; 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. [capo 3) della rubrica]. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa in data 18/6/2021, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) della rubrica nel reato di ricettazione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs 231/07 con riferimento al contestato reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento [capo 2) della rubrica]. II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. [capo 1) della rubrica]. III) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 15 cod. pen. con riferimento al concorso apparente di norme sussistente tra il riqualificato capo 1) ed il capo 2) dell'imputazione. IV) Inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla palese violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. V) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 648, comma 2, cod. pen. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria difensiva, in cui, replicando alla requisitoria del P.G. e richiamando i motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti.2. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. La difesa contesta la configurabilità nel caso di specie sia del delitto di cui al capo 2) (indebito utilizzo di carta di credito) sia del delitto di cui al capo 1) (ricettazione), come riqualificato dalla Corte di appello; in subordine, prospetta un concorso apparente di norme tra i contestati reati, sostenendo che il meno grave reato di indebito utilizzo debba prevalere, in quanto norma speciale, sul più grave delitto di ricettazione. Le tesi difensive sono infondate. In tema di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito oggetto di precedente delitto, le Sezioni Unite hanno affermato che integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita»), le condotte acquisitive degli stessi, nella diversa ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872, così massimata:" Integra il reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti <<di provenienza illecita»), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale"). Il principio risulta successivamente ribadito da Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Rv. 262572. Alla luce delle circostanze fattuali illustrate con puntualità e coerenza nella motivazione della sentenza impugnata, è integrata la fattispecie di cui all'art.648 cod. pen. a carico dell'imputato nella condotta serbata con riferimento al fatto di cui al capo 1) della rubrica. Risulta invero dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], coimputata nel medesimo procedimento, s'impossessò del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] riposto nella borsa custodita all'interno dell'ospedale di Piacenza; non è emerso invece alcun coinvolgimento del Soprani nel delitto presupposto, come ha ben spiegato il giudice in sentenza. Avendo il Soprani utilizzato la carta di credito ricevuta dalla coimputata egli risponde del delitto di ricettazione e di quello di cui all'art. 55 d.lgs.231/07. Il delitto di ricettazione, infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, concorre con il reato di indebito utilizzo di carta di credito. Si richiama in proposito il consolidato principio di questa Corte, in base al quale chi riceve una carta di pagamento provento di un delitto risponde del reato di ricettazione e, ove ne faccia uso, risponde anche di indebito utilizzo ex art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [cfr., sia pure in relazione al reato presupposto di falsificazione di carte di credito Sez. 2 , n. 46652 del 18/09/2019, Rv. 277777 - 01, così massimata:"Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento. (In motivazione la Corte ha precisato che l'autore della contraffazione, quando proceda anche all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall'art. 493-ter, primo comma, cod. pen.)]. 3. Del pari infondata è la doglianza espressa nel quarto motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al diniego delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. Sul punto si richiama il condivisibile orientamento, secondo cui «Nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti)»; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 5 n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, con esso il ricorrente reitera deduzioni già svolte in sede di appello relative all'asserita applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen. La richiesta è stata esaminata e rigettata dalla Corte di merito con argomentazioni congrue, non censurabili in questa sede. 4. Quanto alla richiesta di riconoscere sussistente nel caso di specie l'ipotesi lieve di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen., occorre rilevare come, secondo I pacifico orientamento di legittimità "in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento" (da ultimo, Sez. 2 n. 21790 del 13/04/2022, Rv. 283338). La mancata considerazione della possibilità d'individuare nei fatti la forma attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non si traduce in un vizio della motivazione censurabile in questa sede. Nella sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano, come nel presente caso, logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012 Ud. (dep. 28/12/2012 ) Rv. 254107). La Corte di merito ha implicitamente escluso che il fatto potesse essere qualificato ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., avendo sostenuto, con argomentazioni logiche, che il danno non potesse essere ritenuto di particolare tenuità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen