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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47617/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, ove deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed è, altresì, manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata contiene congrua motivazione in punto di responsabilità del prevenuto (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che il suddetto motivo, che censura vizio di motivazione anche in relazione al trattamento sanzionatorio per inosservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è altresì manifestamente infondato alla luce della adeguata motivazione fornita dalla Corte d'appello quanto alla commisurazione della pena inflitta, per la determinazione della quale si è tenuto conto del comportamento dell'imputato, sia precedente che antecedente al reato, nonché della gravità del fatto e dell'evento cagionato (si veda pag. 6, punto 4.1);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, ove deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed è, altresì, manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata contiene congrua motivazione in punto di responsabilità del prevenuto (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che il suddetto motivo, che censura vizio di motivazione anche in relazione al trattamento sanzionatorio per inosservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è altresì manifestamente infondato alla luce della adeguata motivazione fornita dalla Corte d'appello quanto alla commisurazione della pena inflitta, per la determinazione della quale si è tenuto conto del comportamento dell'imputato, sia precedente che antecedente al reato, nonché della gravità del fatto e dell'evento cagionato (si veda pag. 6, punto 4.1); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 47617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris