CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 30359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2026 il Tribunale diSorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di misura alternativaintrodotte da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha premesso che il reato in espiazione risulta aggravato aisensi dell’art. 416-bis.1., il che ne determina la ostatività (all’accesso alleinvocate misure), salve le ipotesi di intervenuta collaborazione con la giustizia odi collaborazione impossibile/inesigibile.Nella parte finale del provvedimento si compie, altresì, riferimento allaassenza di concrete iniziative risarcitorie (sarebbe incongruo il deposito in offertareale di 4mila euro in favore delle persone offese).2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e viziodi motivazione.Si rappresenta che la decisione non terrebbe conto del mutato assettolegislativo introdotto con il d.l. 31 ottobre 2022 n.162 (convertito conmodificazioni dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022), in forza del quale lapreclusione all’accesso alle misure alternative – per i soggetti non collaboranti –non è più caratteristica portante del regime di cui all’art. 4-bis Ord. pen.L’accesso alle misure alternative può essere, invero, ottenuto, adeterminate condizioni, anche dai non collaboranti.Il riferimento, sul punto, alla assenza di iniziative risarcitorie sarebbefrutto di un travisamento, né il Tribunale avrebbe valutato la copiosadocumentazione allegata circa il percorso detentivo del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Il Tribunale, per la quasi totalità del provvedimento, ragiona come senon fosse mai entrata in vigore la riforma della disciplina della ostatività (conriscrittura del testo dell’art. 4-bis Ord. pen.) di cui al d.l. 31 ottobre 2022 n.162,in modo non conforme alla domanda del [OSCURATO:PERSONA], basata su parametri diversidalla collaborazione.Non può dunque ritenersi congruo il breve passaggio argomentativo in cuisi compie riferimento al tema delle iniziative risarcitorie, questo in astrattocalzante rispetto alla condizione del [OSCURATO:PERSONA], non essendo chiarol’ inquadramento della fattispecie da parte del Tribunale.3. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata conrinvio per nuovo giudizio, in cui le istanze proposte dal condannato venganoesaminate alla luce della nuova cornice normativa dianzi richiamata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Napoli.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]