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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24662/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione dei reati per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 16/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei reati di cui al dispositivo e condannati alle penE lì indicate.

2. Propone ricorso per cassazione Carparelli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Con nota del 19/2/2023, la [OSCURATO:PERSONA], stazione di Locorotondo, ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 18/2/2023 in [OSCURATO:PERSONA] (Ta).

4. I reati allo stesso ascritti, pertanto, devono essere dichiarati estinti per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al Carparelli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione dei reati per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 16/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei reati di cui al dispositivo e condannati alle penE lì indicate. 2. Propone ricorso per cassazione Carparelli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Con nota del 19/2/2023, la [OSCURATO:PERSONA], stazione di Locorotondo, ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 18/2/2023 in [OSCURATO:PERSONA] (Ta). 4. I reati allo stesso ascritti, pertanto, devono essere dichiarati estinti per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al Carparelli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2
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