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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12712/2026

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provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi ed il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025 sono stati proposti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e che sia il provvedimento che i ricorsi sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); [OSCURATO:PERSONA], altresì, che le impugnazioni risultano inammissibili anche perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che i ricorrenti si dolgono, in modo del tutto generico, del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M7 A. 2,7)9 IL FUN7In T7TARTO 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi ed il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025 sono stati proposti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e che sia il provvedimento che i ricorsi sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); [OSCURATO:PERSONA], altresì, che le impugnazioni risultano inammissibili anche perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che i ricorrenti si dolgono, in modo del tutto generico, del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M7 A. 2,7)9 IL FUN7In T7TARTO 3
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