CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 23 giugno 2022 ha accolto l'appello proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], revocando la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio - nella specie professore universitario - ricoperto da Sciascia presso l'Università di Palermo, misura che era stata applicata, per la durata di mesi due, con ordinanza del Gip di [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2022. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in primo luogo, violazione di legge in relazione alla ritenuta non utilizzabilità delle intercettazioni per la contestazione di abuso di ufficio. Invero, restando immutato il fatto storico - che risale al 2008 e concerne, secondo la prospettazione accusatoria, una serie di macroscopiche violazioni della disciplina relativa alla procedura di valutazione comparativa per il concorso a ricercatore universitario presso la facoltà di Architettura dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che è stato oggetto di plurimi annullamenti delle delibera di approvazione della graduatoria da parte del TAR e del Consiglio di Stato - non vi sono ostacoli alla utilizzabilità delle intercettazioni. Evidenzia il PM che l'originaria contestazione di corruzione è stata qualificata dal Gip come abuso di ufficio e, in relazione alla unicità fattuale della vicenda ("sebbene sul piano della configurazione giuridica sono ravvisabili più reati omogenei in continuazione, sul piano storico si è in presenza di una sola vicenda penalmente rilevante, protrattasi per un decennio, ed è su questa vicenda unitaria che sono state svolte le attività di intercettazione autorizzate dal Gip") vi sarebbe piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. 3. Per quanto concerne poi la contestazione di falsità ideologica - fattispecie per la quale il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni e quindi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dello Sciascia - il PM censura la motivazione relativa alla insussistenza di attuali esigenze cautelari; ciò in quanto, sebbene la procedura in oggetto si sia conclusa (peraltro con ulteriore annullamento dei giudici amministrativi) e Sciascia sia professore presso una Università diversa da quella ove gli illeciti sono avvenuti, nondimeno la spregiudicatezza con cui l'indagato si è piegato agli illeciti accordi finalizzati a far perdere, ancora una volta, la candidata che aveva ottenuto a proprio favore i ripetuti annullamenti delle procedure in esame, evidenzia che permangono esigenze cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le contestazioni provvisorie mosse all'indagato riguardano il ruolo dello Sciascia, professore ordinario di Architettura, nell'ambito della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Architettura dell'Università "Mediterranea" di [OSCURATO:PERSONA] - rinnovata a seguito di pronunce di annullamento del Giudice amministrativo di precedenti procedure relative al medesimo posto - procedura conclusasi con approvazione rettorale del febbraio 2019 e nella quale l'indagato ha svolto dal 2018 il ruolo di componente della commissione giudicatrice. 3. In sintesi, nel provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto: in riferimento alla contestazione di abuso di ufficio (capo 5) la non utilizzabilità, a carico dell'indagato, delle intercettazioni che erano state disposte in riferimento a fatti diversi rispetto a quelli ascritti allo Sciascia e relativi a differenti indagati, in difetto dei presupposti individuati a tal fine dalla sentenza delle Sezioni Unite Cavallo; quanto alla contestazione di falso in atto pubblico (capo 6) - per la quale trattandosi di delitto rientrante nei generali limiti di ammissibilità delle intercettazioni ex art. 266 c.p.p. le intercettazioni sono state giudicate utilizzabili - pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata non ha più ravvisato l'esistenza di attuali esigenze cautelari. 4. Il Tribunale del riesame ha rilevato ancora che la originaria contestazione di corruzione (basata su uno scambio di illeciti favori tra la professoressa interessata alla chiamata di un suo allievo, altri professori suoi "alleati" nell'Università e, appunto, l'allievo risultato vincitore tutte e tre le volte a scapito dell'altra concorrente che ha sempre ottenuto ragione in sede di giustizia amministrativa) appariva errata, e già il Gip l'aveva ricondotta ad una - più plausibile - ipotesi di abuso di ufficio, in ordine alla quale non sussistevano (alla luce della sentenza delle Sezioni unite "Cavallo") i presupposti per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento. 5. La motivazione sul punto dell'ordinanza del riesame è corretta. A prescindere dall'applicabilità o meno dei principi declinati dalle Sezioni unite con la sentenza Cavallo, questa Sezione (sent. n. 36420. del 19 gennaio 2021, Mazzone, Rv. 281989) ha già ritenuto che in tema di intercettazioni telefoniche la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione sicchè, ove "ah origine" il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta). 6. Pertanto, avendo il Tribunale motivato - in modo certamente non illogico - in ordine alla configurabilità, sin dall'origine, di fattispecie per la quale l'intercettazione non era consentita, la dogllanza sul punto formulata dal PM risulta manifestamente infondata. 7. Anche in riferimento alla contestazione provvisoria relativa al falso ideologico in atto pubblico - in ordine al quale si è ravvisata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - la motivazione del provvedimento impugnato con la quale si è escluso che permangano le esigenze cautelari non appare illogica, avendo il Tribunale del riesame evidenziato il tempo trascorso dai fatti e la funzione dissuasiva alla ripetizione di analoghe condotte in considerazione del tempo di applicazione della misura interdittiva di cui è prossima la scadenza (rispetto al periodo di due mesi di sospensione imposto dall'ordinanza genetica, al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata residuavano 15 gio