Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:C:2024:108
Testo integrale del provvedimento
62023CO0522_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2024 –
NO / Commissione
(causa C‑522/23 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuto di Stato – Obbligo imposto a un solicitor di trasferire onorari a un concorrente – Decisione della Commissione europea che constata che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ordinanza emessa senza aver sentito il ricorrente – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punti 27‑29)
2.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ricorrente che ha chiesto la pronuncia di una sentenza in contumacia e l’accoglimento delle sue conclusioni – Irrilevanza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 3)
(v. punti 36‑39)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Irregolarità commessa dalla Commissione – Irregolarità che non costituisce violazione di forme sostanziali – Annullamento della decisione della Commissione – Presupposto – Possibilità che il procedimento amministrativo porti a un risultato diverso in assenza di detta irregolarità
(Artt. 107, § 1, e 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589)
(v. punto 44)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 2)
(v. punti 56‑57)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
NO si fa carico delle proprie spese.