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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:C:2024:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0522_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2024 – NO / Commissione (causa C‑522/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuto di Stato – Obbligo imposto a un solicitor di trasferire onorari a un concorrente – Decisione della Commissione europea che constata che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ordinanza emessa senza aver sentito il ricorrente – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 27‑29)

2. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ricorrente che ha chiesto la pronuncia di una sentenza in contumacia e l’accoglimento delle sue conclusioni – Irrilevanza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 3) (v. punti 36‑39)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Irregolarità commessa dalla Commissione – Irregolarità che non costituisce violazione di forme sostanziali – Annullamento della decisione della Commissione – Presupposto – Possibilità che il procedimento amministrativo porti a un risultato diverso in assenza di detta irregolarità (Artt. 107, § 1, e 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589) (v. punto 44)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 2) (v. punti 56‑57) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) NO si fa carico delle proprie spese.

62023CO0522_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2024 – NO / Commissione (causa C‑522/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuto di Stato – Obbligo imposto a un solicitor di trasferire onorari a un concorrente – Decisione della Commissione europea che constata che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ordinanza emessa senza aver sentito il ricorrente – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 27‑29) 2. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Ricorrente che ha chiesto la pronuncia di una sentenza in contumacia e l’accoglimento delle sue conclusioni – Irrilevanza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 3) (v. punti 36‑39) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Irregolarità commessa dalla Commissione – Irregolarità che non costituisce violazione di forme sostanziali – Annullamento della decisione della Commissione – Presupposto – Possibilità che il procedimento amministrativo porti a un risultato diverso in assenza di detta irregolarità (Artt. 107, § 1, e 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589) (v. punto 44) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 2) (v. punti 56‑57) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) NO si fa carico delle proprie spese.
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