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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 26918/2022

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ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine ai reati di rapina, lesioni personali e possesso di strumenti atti allo scasso (art. 707 cod.pen.).

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per non avere la Corte applicato la continuazione tra i primi due delitti e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che aveva formato oggetto di rinuncia, avendo il ricorrente acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dallo stesso imputato e che non presenta elementi di illegalità.

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 2.8.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]° Mantovano 9)2-,4G-25-\r u^, DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine ai reati di rapina, lesioni personali e possesso di strumenti atti allo scasso (art. 707 cod.pen.). 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per non avere la Corte applicato la continuazione tra i primi due delitti e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che aveva formato oggetto di rinuncia, avendo il ricorrente acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dallo stesso imputato e che non presenta elementi di illegalità. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 2.8.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]° Mantovano 9)2-,4G-25-\r u^, DEPO
Sentenza Cassazione n. 26918/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris