CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 25/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di porto e detenzione di armi comuni da sparo ed esplosione di colpo d'arma; [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di sequestro di persona, violenza privata, lesioni aggravate, porto e detenzione di armi comuni da sparo e favoreggiamento personale; [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di rapina aggravata in concorso, porto e detenzione di armi comuni da sparo. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali e vizio di motivazione (contraddittoria e illogica) in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen.; al [OSCURATO:PERSONA] era stata inizialmente contestata la partecipazione a titolo di concorso con altro imputato (separatamente giudicato) nella detenzione, nel porto di armi da sparo e nell'esplosione di colpi d'arma, mentre all'esito del dibattimento era stata accertata la successione di reciproche esplosioni di colpi d'arma da parte degli imputati, con distinte armi, escludendo così l'iniziale ipotesi del concorso nel medesimo reato, senza che si fosse provveduto a restituire gli atti al P.M. per il diverso fatto accertato, con pregiudizio dell'esercizio del diritto di difesa. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 605, 610, 582, 585 cod. pen.; 2, 4 e 7 I. 895/67, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione, quanto al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi O), P) e Q), affermata "sulla base di una distorta ricostruzione dei fatti", conseguente all'errata valutazione degli indizi rappresentati dalle intercettazioni (che non consentivano di attribuire al ricorrente la partecipazione alla spedizione punitiva) e dalle dichiarazioni della stessa persona offesa (che non aveva indicato il ricorrente tra i suoi aggressori) con evidente violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (in quanto l'analisi del complesso degli indizi era stata condotta in modo atomistico e senza valutare complessivamente i dati raccolti). Anche le conversazioni intercettate sull'utenza del ricorrente erano state valutate in modo palesemente contraddittorio, nella misura in cui documentavano la presenza del ricorrente presso gli uffici di polizia in sede di verbalizzazione dell'attività di perquisizione svolta nei suoi confronti, nello stesso contesto temporale in cui era avvenuta l'aggressione alla persona offesa, circostanza che la Corte territoriale aveva escluso con argomenti illogici così travisando il contenuto della prova acquisita. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 378 cod. pen.; nella contestata condotta dell'imputato, riguardante la negazione del fatto relativo all'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della propria abitazione, difettava la necessaria idoneità nello sviare le indagini. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62, 69, 81 e 133 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di condanna; era illogica la decisione che aveva espressamente ricondotto i fatti contestati al perdurante confronto armato tra gruppi contrapposti; immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; eccessivamente severo il trattamento sanzionatorio nel suo complesso. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 178, 516, 522, 546, lett. E), cod. proc. pen., oltre che mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; con l'atto di appello era stato denunciato un duplice ordine di nullità della sentenza, sia per la mancanza della contestazione relativa al fatto storico che avrebbe costituito il nucleo del concorso morale nella rapina commessa dai correi, genericamente ascritto all'imputato e precisato nelle sue componenti fattuali solo con la pronuncia della sentenza di primo grado, sia per il difetto di correlazione tra l'originaria accusa e l'accertamento contenuto nella sentenza, entrambi incidenti sull'esercizio del diritto di difesa che non si era potuto esplicare proprio per l'assenza di una corretta contestazione; la sentenza impugnata aveva superato tali censure con motivi contraddittori (ammettendo la carenza dell'individuazione della specifica condotta corrispondente alla contestata forma del concorso nel reato e, contemporaneamente, affermando in modo apodittico la riconosciuta possibilità per il ricorrente di apprestare ogni strategia difensiva) ed illogici (quanto alla verifica non della descrizione di fatti penalmente rilevanti, ma di meri concetti giuridici quale quello del concorso morale). 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen.; 125, 192, 546 lett. E) cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazione (per mancanza, illogicità e contraddittorietà) quanto al giudizio di responsabilità quale concorrente morale nel reato di rapina aggravata; la Corte territoriale, pur avendo operato un formale richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, non ne aveva indicato il contenuto impedendo di apprezzare se fosse "pienamente a conoscenza" delle valutazioni della precedente sentenza, rendendo così meramente apparente la motivazione con cui era stata confermata la responsabilità dell'imputato; inoltre, la decisione impugnata aveva omesso di valutare il tema - esplicitamente formulato con l'atto di appello - circa la dimostrazione della lecita provenienza delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità del ricorrente, che in modo indimostrato le sentenze di merito avevano ritenuto riconducibili al provento della contestata rapina; ancora, incompleta ed illogica era la motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei correi, i quali avevano tutti escluso alcuna forma di concorso o corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel reato commesso; infine, il ricorrente deduce il travisamento della prova operato dalla sentenza d'appello che aveva fatto discendere dai tabulati telefonici acquisiti e dal contenuto delle intercettazioni disposte un dato probatorio (la presenza di uno dei correi presso l'abitazione del ricorrente prima della consumazione della rapina) invece inesistente e smentito dalle stesse intercettazioni, dato probatorio che aveva inciso nella dimostrazione del concorso morale del ricorrente mediante la promessa di aiuto manifestata prima della commissione del fatto (atteso che tutti gli altri elementi considerati e valutati dalla sentenza impugnata riguardavano fatti e circostanze tutti successivi alla commissione della rapina). 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.110, 628, 378 cod. pen.; 125, 192, 546 lett. E) cod. proc. pen., e vizio della motivazione (per mancanza, apparenza, illogicità manifesta e contraddittorietà) quanto alla mancata qualificazione del fatto contestato, quale ipotesi di favoreggiamento personale per l'assistenza prestata agli autori materiali del reato. 4.3. Con il quarto motivo violazione della legge penale e di norme processuali, in relazione agli artt. 110 cod. pen.; 2, 4, 7 I. 895/67; 125, 192, 546 lett. E) cod. proc. pen., quanto al giudizio di responsabilità relativo al delitto di porto illegale di arma da fuoco, fondato sull'invocato dolo eventuale rispetto alla concordata partecipazione alla rapina, in difetto di elementi utili al riguardo considerata la mera attività di ausilio prestata successivamente alla commissione della rapina. 4.4. Con il quinto motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, in relazione agli artt. 110 cod. pen.; 2 e 7 I. 895/67; 125, 192, 546 lett. E) cod. proc. pen., quanto al giudizio di responsabilità relativo al delitto di detenzione illegale di arma da fuoco, per non aver considerato i favorevoli elementi di prova desumibili dalle dichiarazioni dei correi (che avevano escluso al consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza nella propria abitazione dell'arma da loro occultata all'insaputa del ricorrente). 4.5. Con il sesto motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, in relazione agli artt. 27 Cost.; 132, 133 e 69 cod. pen.; 125, 192, 546 lett. E) cod. proc. pen., in relazione all'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche.5. Con motivi nuovi depositati in data 3 dicembre 2021, la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato l'assenza del fatto storico contestato al ricorrente nel corpo dell'imputazione a titolo di concorso morale, da cui era discesa l'evidente violazione del diritto di difesa dell'imputato; ha rimarcato come l'esaltazione contenuta nella decisione impugnata di circostanze ed eventi tutti successivi alla commissione del reato di rapina era evidentemente inidonea a fornire la prova del contestato concorso morale, trattandosi di post facta penalmente irrilevanti, finanche nella prospettiva di condotte di favoreggiamento; infine, si ribadiscono le censure riguardanti i vizi della motivazione, conseguenti all'omesso esame delle censure formulate con l'atto di appello e all'illogica tecnica di affermazione della responsabilità mediante il richiamo a fatti e elementi riguardanti persone diverse dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura formulata, infatti, d'un lato non tiene conto dell'insegnamento della Corte di cassazione in tema di contestazione di reati nella forma del concorso di persone e di successive modifiche che, lasciando inalterato il nucleo della condotta tipica del reato contestato, escludano la partecipazione di uno dei concorrenti (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256577 - 0; Sez. 5, n. 16548 del 03/04/2006, Pannella, Rv. 234447 - 0; Sez. 1, n. 9545 del 10/07/1995, Verme), al pari dell'inversa ipotesi in cui, contestato nella forma monosoggettiva, il reato risulti commesso in concorso da più persone (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535 - 0; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Cella, Rv. 250072 - 0). Dall'altro, il motivo non è in grado di specificare quale sarebbe il concreto e specifico pregiudizio derivato dall'ipotizzata violazione delle norme processuali indicate, considerando che la descrizione della condotta attribuita all'imputato è rimasta identica nei suoi estremi fattuali riguardanti la detenzione e il porto delle armi e il giudizio di responsabilità è stato fondato principalmente sul chiarissimo contenuto di un dialogo telefonico intercettato nel corso del quale il ricorrente aveva di fatto confessato i reati per i quali è stato poi condannato (v. la sentenza del Tribunale, pagg. 8-9), oltre al dato processuale - correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata - secondo il quale il ricorrente si è difeso nel corso del processo "dalla specifica condotta effettivamente a lui attribuita, cioè quella di aver sparato a sua volta con un'arma comune da sparo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 6).2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto reiterativo e manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. Le doglianze del ricorrente si sostanziano in una riproposizione delle censure formulate con l'atto di appello, in alcuni tratti senza una specifica critica dell'apparato logico della decisione, in altri punti con censure che sono infondate. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione» (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), risultando così inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 0, nonché Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, ove si è specificato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)»). La Corte territoriale ha valutato nel suo complesso i risultati delle captazioni: sia quelle tra altri soggetti che facevano riferimento all'aggressione messa in atto in danno della vittima; sia quelle tra il ricorrente e altro coimputato che, nell'imminenza dell'aggressione, sollecitava l'imputato a prepararsi per l'azione criminale, facendo riferimento all'uso di un'arma che il ricorrente doveva portare con sé. Per ciò che concerne, poi, la censura relativa all'omessa valutazione delle dichiarazioni della vittima che aveva escluso la presenza del ricorrente nel gruppo degli assalitori responsabili della spedizione punitiva ai suoi danni, essa trascura la decisiva circostanza dell'aver la sentenza ritenuto la persona offesa testimone falso, tanto da imporre con la sentenza di primo grado la trasmissione degli atti al P.m. per l'esercizio della relativa azione penale; sicché la valutazione delle sue dichiarazioni, quanto all'esclusione del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] tra gli aggressori, è stata correttamente operata considerando l'accertata propensione del ricorrente, così come degli altri imputati nel medesimo procedimento, nell'ostacolare e impedire l'accertamento dei fatti di reato da parte dell'autorità. Circa l'ipotizzato travisamento della prova, entrambe le decisioni di merito non hanno attribuito alcuna differente valenza al contenuto delle intercettazioni e del testo del verbale di perquisizione sottoscritto dal ricorrente; esse hanno fornito (la sentenza del Tribunale a pag. 19; quella della Corte d'appello a pag. 11) una chiave, logica e plausibile, per escludere la pretesa incompatibilità logica della sottoscrizione del verbale di perquisizione (che risulta essere stato redatto a partire dalle ore 14.00) e della presenza del ricorrente nel luogo in cui avvenne il sequestro della vittima e la sua successiva aggressione a mano armata, avvenuta nella stessa giornata dopo le ore 14,30 (v. la sentenza del Tribunale, pag. 17). Si tratta di valutazione degli elementi di prova, senza utilizzo di informazioni probatorie inesistenti negli atti o di omessa considerazione di dati di conoscenza positivamente emergenti dagli atti. 2.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, il ricorrente si limita a riproporre la tesi della carenza di idoneità nella condotta contestata a conseguire il risultato dello sviamento delle indagini; tema che la Corte territoriale ha affrontato in modo corretto rispetto al pacifico insegnamento di legittimità secondo il quale «il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito» (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276 - 01, realtiva a fattispecie del tutto analoga in cui la vittima di un'aggressione armata, sia nell'immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si era rifiutata di fornire informazioni sull'autore e sulle ragioni del ferimento; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125 - 0; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paldino, Rv. 262799 - 0). 2.3. Il terzo motivo di ricorso è formulato in termini del tutto generici oltre che, quelli riguardanti il profilo dell'invocato riconoscimento del vincolo della continuazione, meramente reiterativi delle censure formulate con l'atto di appello. Quanto a quest'ultimo profilo, va rilevato che il vincolo della continuazione è stato escluso dai giudici di merito unicamente tra il reato di favoreggiamento personale e i reati commessi in occasione della spedizione punitiva in danno della persona offesa (reati per i quali, invece, è stato riconosciuto il medesimo vincolo), con argomenti logici non contestabili (poiché riferiti all'assenza di una previa programmazione di reati tra loro slegati e commessi in relazione a contingenze sorte accidentalmente, in modo non prevedibile). 3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La questione processuale, sollevata dal ricorrente già con l'atto di appello, come rilevato dalla Corte territoriale è stata dedotta in modo intempestivo, nella misura in cui ci si doleva dell'insufficiente enunciazione del fatto in relazione alla forma di manifestazione del reato a titolo di concorso morale ascritto al [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di invalidità avente natura di nullità relativa, non rilevabile d'ufficio, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.491 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910 - 01) La difesa del ricorrente, anche con i motivi nuovi di ricorso, ha messo in rilievo che l'oggetto della censura non riguardava un'insufficiente o incompleta modalità di contestazione del fatto, ma un vizio diverso e ben più radicale, per il difetto assoluto di descrizione del fatto attribuito al ricorrente, inteso come evento storico, non potendo soddisfare a tal fine l'indicazione di un mero concetto giuridico, quale quello del "concorso morale". La censura così prospettata non tiene conto del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la nullità della sentenza, evocata dal ricorrente per la mancanza o incompletezza di uno degli elementi essenziali (ai sensi dell'art. 546, 3 comma, cod. proc. pen.), non concerne il capo di imputazione, «posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882 - 01). Inoltre, va ricordato che in più occasioni si è ribadito il principio secondo il quale la descrizione del fatto oggetto di addebito va desunta dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - apprezzando in tal modo la conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa, funzionale all'esercizio della facoltà difensive (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825 - 01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772 - 0; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01). Nel caso in esame, la contestazione conteneva la descrizione del fatto di rapina, ascritto agli imputati taluni quali concorrenti materiali, il [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente morale; e gli elementi fattuali e logici a base della contestazione a carico del ricorrente erano noti sin dal suo arresto in flagranza di reato (per il ritrovamento nell' abitazione del ricorrente di parte della refurtiva, di cose utilizzate per la rapina e di un'arma illegalmente detenuta). 3.2. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Va preliminarmente esclusa ogni rilevanza alla censura formulata nei confronti della Corte territoriale che pur operando il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, non ne avrebbe indicato il contenuto impedendo di apprezzare se fosse "pienamente a conoscenza" delle valutazioni della precedente sentenza; l'esito conforme del giudizio e l'apprezzamento del materiale probatorio condotto secondo le medesime coordinate sono gli elementi sufficienti per ritener adempiuto l'obbligo di motivazione per relationem. Per ciò che riguarda il tema dell'omessa valutazione della tesi difensiva che morava a dimostrare la lecita provenienza delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità del ricorrente, va osservato che il tenore del motivo è pressoché reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, censure che la Corte ha superato richiamando e condividendo le valutazioni della sentenza di primo grado, che aveva sottolineato - aspetto del tutto trascurato sia con l'atto di appello che con l'odierno ricorso - che l'eventuale prova documentale non copriva gli importi delle vincite di importo inferiore a quello che imponeva l'identificazione del giocatore che aveva incassato le vincite; in ogni caso, poi, il ricorrente non deduce né dimostra il carattere decisivo della dimostrazione delle circostanze evocate, a fronte di un quadro probatorio che è stato delineato dai giudici di merito facendo leva su un solido complesso di elementi (dichiarativi, provenienti dalle intercettazioni, dai risultati della perquisizione domiciliare in occasione dell'arresto e da argomenti logici che collocano il ricorrente nella posizione centrale di coordinamento di tutte le azioni messe in atto, subito dopo la materiale realizzazione della rapina ad opera dei correi). Analogo limite colpisce sia la censura riguardante l'incompletezza e l'illogicità della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei correi (avendo del resto al corte richiamato e condiviso la puntuale indicazione delle plurime e significative contraddizioni rilevate nel contenuto di quelle dichiarazioni), sia quella con cui si denuncia il travisamento della prova in ordine alla presenza di uno dei correi presso l'abitazione del ricorrente prima della consumazione della rapina, non assumendo tale dato probatorio carattere decisivo al punto da scardinare l'intera motivazione (che si fonda su una ricostruzione complessiva di dati storici apprezzati seguendo il tenore delle captazioni eseguite, indicative di una sicura predisposizione di programmi e strategie comuni tra gli esecutori materiali ed il [OSCURATO:PERSONA], per assicurare il provento dell'attività predatoria e sfuggire ai controlli di polizia). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'argomento difensivo, infatti, imponeva l'accertamento dell'estraneità del ricorrente al concorso nel delitto di rapina, estraneità che è stata esclusa in ragione del giudizio di responsabilità condiviso dai giudici di merito. 3.4. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente indicato nel dolo eventuale del concorrente morale il fondamento dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della condotta di porto illegale dell'arma da utilizzare per la rapina programmata d'intesa tra i correi, alla luce della massima di esperienza secondo la quale coloro che programmano e deliberano l'esecuzione di una rapina a mano armata, siano essi autori materiali ovvero coloro che abbiano prestato la necessaria assistenza in termini di concorso morale, condividono il momento rappresentativo dell'impiego delle armi (e quindi del porto abusivo delle stesse) per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipologia di reato (Sez. 2, n. 1583 del 29/10/1981, Troiani, Rv. 152301 - 0). 3.5. Il quinto motivo di ricorso è generico e reiterativo; le sentenze di merito hanno messo in rilievo il dato obiettivo del ritrovamento dell'arma nell'abitazione del ricorrente, che non aveva titolo per detenerla; tale elemento storico e circostanziale costituisce prova del fatto di reato, rispetto alla quale - secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova - l'imputato che intenda superare gli elementi rappresentati a suo carico ha l'onere di allegare dati di fatto o logici che legittimino la detenzione dell'arma (ovvero, escludano in radice la disponibilità dell'arma da parte dell'imputato). La Corte territoriale ha valutato le giustificazioni addotte dal ricorrente, e le dichiarazioni rese dai coimputati, ritenendole generiche e inverosimili con giudizio di fatto che non evidenzia vizi logici. 3.6. Il sesto motivo è reiterativo, oltre che generico. Il ricorrente si duole dell'omessa motivazione per quanto riguarda i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale, al contrario, ha considerato le censure, ritenendo d'un lato che la commisurazione della pena operata dal giudice di primo grado fosse rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, evidenziando l'obiettiva gravità dei reati oggetto di condanna e sottolineando come la fissazione in termini poco distanti dai minimi edittali costituisse indice di adeguatezza della sanzione inflitta; dall'altro, ha esplicitato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi positivi - diversi dalla mera incensuratezza - in grado di neutralizzare e contrastare i dati negativi rappresentati dalla gravità dei fatti di reato.4. All inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Al rigetto del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]