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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1975

Cassazione n. 09818/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1975 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 17/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 14/01/2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme posto che la corte d'appello con gli argomenti esplicitati alle pagg. 4-5 ha ampiamente elencato gli elementi sulla base dei quali ritenere il ricorrente pienamente consapevole di ricevere un oggetto di provenienza delittuosa; Considerato altresì che tale ricostruzione conforme dei giudici merito esclude la possibilità di ritenere il meno grave reato di cui all'art. 712 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1975 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 17/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 14/01/2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme posto che la corte d'appello con gli argomenti esplicitati alle pagg. 4-5 ha ampiamente elencato gli elementi sulla base dei quali ritenere il ricorrente pienamente consapevole di ricevere un oggetto di provenienza delittuosa; Considerato altresì che tale ricostruzione conforme dei giudici merito esclude la possibilità di ritenere il meno grave reato di cui all'art. 712 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris