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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14307/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega orale, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416-bis, cod.pen. (capo A) e all'art. 512-bis, cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen. (capo T9-bis e T9-ter).

Deduce:

1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, cod.pen.

In relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) Motivazione illogica e contraddittoria.

La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 110, 416 bis, c. p.

VI Il motivo esordisce evidenziando come la gravità indiziaria in relazione al reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis, cod.pen. sia stata desunta dalla ritenuta gravità indiziaria per i reati fine, ossia per i reati di intestazione fittizia realizzati in favore dell'omonimo cugino, [OSCURATO:PERSONA], considerato elemento di vertice della cosca Bonavota.

La difesa lamenta che tanto sia avvenuto sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, che non tiene conto degli elementi di prova contenuti negli atti di indagine e illustrati nei motivi di riesame.

A tal proposito vengono illustrati i contenuti della dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], là dove ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] 1977 fosse affiliato alla cosca Bonavota, con conseguente illogicità della motivazione del tribunale, che -invece- ha ritenuto la gravità indiziaria proprio per una condotta realizzata in favore del cugino omonimo.

Aggiunge che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto generiche e non possono trovare riscontro nell'attività di intercettazione svolta nel 2016, visto che il collaboratore si trovava in stato di detenzione sin dal 2008.

Lamenta, infine, la mancata considerazione della possibilità che, nel caso concreto, potesse configurarsi il concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso.

1.2. "Violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.".

A tal proposito si osserva che Fortuna è stato agli arresti domiciliari per undici mesi senza mai violare le prescrizioni impostegli con la misura e che il dibattimento versa, ormai, in una fase avanzata.

Si deduce, dunque, l'apoditticità e l'illogicità della motivazione, che non tiene conto di tali circostanze ai fini della valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il tribunale ha ritenuto l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di ndrangheta facente capo alla famiglia Bonavota sulla base degli stretti rapporti tenuti con gli affiliati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1977, quest'ultimo indicato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale affiliato alla cosca di Sant'Onofrio, così come indicato anche dal testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale ha altresì valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto l'evoluzione dinamica del rapporto intercorso da [OSCURATO:PERSONA] classe 1963 (odierno ricorrente) e il clan Bonavota, iniziando l'impresa di carpenteria su preciso invito di quest'ultimo, al punto da seguire il medesimo destino della cosca, da cui veniva favorito per l'aggiudicazione dei lavori.

A tal proposito il Tribunale osserva che «le dichiarazioni rese dal Mantella [...] restituiscono la figura del Fortuna come imprenditore "mafioso", essendovi totale sovrapposizione tra l'attività da lui gestita e la consorteria criminale di cui l'omonimo cugino è esponente».

A riscontro delle dichiarazioni il Tribunale indica i reati-fine, ossia l'attività di interposizione fittizia, oltre che i contenuti delle intercettazioni telefoniche.

1.2. In punto di esigenze cautelari, il tribunale ha valorizzato la presunzione di pericolosità e ha rilevato l'assenza di elementi conducenti nel senso del suo superamento.

2. Va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale si è conformato alle indicazioni della sentenza rescindente, avendo affrontato i temi ritenuti lacunosi dalla Corte di cassazione e che avevano condotto all'annullamento con rinvio.

Le argomentazioni sviluppate dalla difesa, in realtà, non fanno altro che difendere la struttura argomentativa che aveva adottato il tribunale nell'ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione.

Da ciò discende la loro infondatezza.

3. Anche in punto di esigenze cautelari va rilevato come il tribunale abbia posto l'accento sulla presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura carceraria coniugata all'assenza di elementi idonei al suo superamento.

La conclusione raggiunta dal tribunale è censurata dal ricorrente con un generico riferimento al tempo decorso dalla commissione del fatto.

Tale elemento, tuttavia, non viene correlato alla contestazione di partecipazione a un'associazione a delinquere di tipo mafioso che non risulta attualmente rescissa.

Da qui l'infondatezza del motivo di ricorso anche in punto di esigenze cautelari.

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega orale, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416-bis, cod.pen. (capo A) e all'art. 512-bis, cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen. (capo T9-bis e T9-ter). Deduce: 1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, cod.pen. In relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) Motivazione illogica e contraddittoria. La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 110, 416 bis, c. p. VI Il motivo esordisce evidenziando come la gravità indiziaria in relazione al reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis, cod.pen. sia stata desunta dalla ritenuta gravità indiziaria per i reati fine, ossia per i reati di intestazione fittizia realizzati in favore dell'omonimo cugino, [OSCURATO:PERSONA], considerato elemento di vertice della cosca Bonavota. La difesa lamenta che tanto sia avvenuto sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, che non tiene conto degli elementi di prova contenuti negli atti di indagine e illustrati nei motivi di riesame. A tal proposito vengono illustrati i contenuti della dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], là dove ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] 1977 fosse affiliato alla cosca Bonavota, con conseguente illogicità della motivazione del tribunale, che -invece- ha ritenuto la gravità indiziaria proprio per una condotta realizzata in favore del cugino omonimo. Aggiunge che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto generiche e non possono trovare riscontro nell'attività di intercettazione svolta nel 2016, visto che il collaboratore si trovava in stato di detenzione sin dal 2008. Lamenta, infine, la mancata considerazione della possibilità che, nel caso concreto, potesse configurarsi il concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso. 1.2. "Violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.". A tal proposito si osserva che Fortuna è stato agli arresti domiciliari per undici mesi senza mai violare le prescrizioni impostegli con la misura e che il dibattimento versa, ormai, in una fase avanzata. Si deduce, dunque, l'apoditticità e l'illogicità della motivazione, che non tiene conto di tali circostanze ai fini della valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il tribunale ha ritenuto l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di ndrangheta facente capo alla famiglia Bonavota sulla base degli stretti rapporti tenuti con gli affiliati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1977, quest'ultimo indicato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale affiliato alla cosca di Sant'Onofrio, così come indicato anche dal testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale ha altresì valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto l'evoluzione dinamica del rapporto intercorso da [OSCURATO:PERSONA] classe 1963 (odierno ricorrente) e il clan Bonavota, iniziando l'impresa di carpenteria su preciso invito di quest'ultimo, al punto da seguire il medesimo destino della cosca, da cui veniva favorito per l'aggiudicazione dei lavori. A tal proposito il Tribunale osserva che «le dichiarazioni rese dal Mantella [...] restituiscono la figura del Fortuna come imprenditore "mafioso", essendovi totale sovrapposizione tra l'attività da lui gestita e la consorteria criminale di cui l'omonimo cugino è esponente». A riscontro delle dichiarazioni il Tribunale indica i reati-fine, ossia l'attività di interposizione fittizia, oltre che i contenuti delle intercettazioni telefoniche. 1.2. In punto di esigenze cautelari, il tribunale ha valorizzato la presunzione di pericolosità e ha rilevato l'assenza di elementi conducenti nel senso del suo superamento. 2. Va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale si è conformato alle indicazioni della sentenza rescindente, avendo affrontato i temi ritenuti lacunosi dalla Corte di cassazione e che avevano condotto all'annullamento con rinvio. Le argomentazioni sviluppate dalla difesa, in realtà, non fanno altro che difendere la struttura argomentativa che aveva adottato il tribunale nell'ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione. Da ciò discende la loro infondatezza. 3. Anche in punto di esigenze cautelari va rilevato come il tribunale abbia posto l'accento sulla presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura carceraria coniugata all'assenza di elementi idonei al suo superamento. La conclusione raggiunta dal tribunale è censurata dal ricorrente con un generico riferimento al tempo decorso dalla commissione del fatto. Tale elemento, tuttavia, non viene correlato alla contestazione di partecipazione a un'associazione a delinquere di tipo mafioso che non risulta attualmente rescissa. Da qui l'infondatezza del motivo di ricorso anche in punto di esigenze cautelari. 4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere es
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